Obbligo vaccinale COVID

Obbligo vaccinale COVID: Ecco cosa è veramente in gioco con la prossima sentenza della Corte Costituzionale

Chi volesse veramente capire cosa è veramente in gioco con la prossima sentenza della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale COVID legga questa splendida e chiara intervista a Carlo Iannello, professore di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’intervista del prof. Iannello è stata rilasciata a Andrea Caldart e pubblicata su Quotidiano.Web.

Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli
Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli

Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli (dove insegna Biodiritto, Diritto dell’ambiente e Diritto pubblico dell’economia) e Professore invitato presso l’Università di Paris 2 Panthéon Assas e altre università estere, esce con il suo novo libro dal titolo: L’“Interpretatio abrogans” dell’art. 32 della Costituzione.

L’autore, indicato da più parti come il massimo esperto di ricerche sui servizi pubblici locali e nazionali, attraverso le quali ha criticamente analizzato i processi di privatizzazione, stavolta pone il suo pensiero critico su varie ordinanze relative alla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2, per le quali a breve la Consulta dovrà pronunciarsi.

Lo abbiamo intervistato sul contenuto del suo libro.

Professore a breve, il 30 novembre, la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. Lei ha appena pubblicato un libro proprio a commento di queste ordinanze (C. Iannello, L’«interpretatio abrongans» dell’art. 32 della Costituzione, Editoriale scientifica, 2022).

Ci può rappresentare cosa è stato chiesto alla Consulta e qual è la posta in gioco?

La posta in gioco è altissima. Riguarda la libertà di cura, che è messa in pericolo, come spiegherò, da una singolare motivazione di una delle ordinanze di rinvio alla Consulta, la prima in ordine temporale, ed anche autorevole, data la sua provenienza.

Alla Consulta, infatti, sono giunte molte ordinanze che contestano la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 imposto ai sanitari. Ad oggi ne conto dieci. Da ultimo, abbiamo un’ordinanza del Tribunale di Padova del 14 luglio e una del Tribunale di Brescia del 22 agosto.

Ogni ordinanza è una questione a sé stante perché diversi sono i casi concreti che sono sottoposti all’attenzione del giudice. Il giudice si deve attenere alle specificità del caso sottoposto al suo esame per porre una questione alla Consulta.

Per fare ordine diciamo che possiamo classificarle in due filoni.

Un primo, il più numeroso, riguarda le modalità con cui è stato introdotto l’obbligo. Queste ordinanze non contestano la legittimità costituzionale dell’obbligo in sé, ma accendono i riflettori su alcune specifiche conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo. Ad esempio, vi è il caso di una psicologa sospesa che aveva chiesto di svolgere il lavoro da remoto. Il giudice ha sollevato alla Corte la questione dell’irragionevolezza della normativa (contrasto con l’art. 3 Cost.) perché non ha senso impedire lo svolgimento da remoto dell’attività, visto che non sussiste alcun pericolo di contagio. L’ultima ordinanza di questo tipo, in ordine temporale, è quella di Brescia di agosto. In questo caso, il giudice ha affermato che contrasta con la dignità umana la previsione della completa assenza di retribuzione per il non vaccinato sospeso (contrasto con il diritto al lavoro, art. 4 Cost.).

Ove fossero accolte, non verrebbe meno la legittimità dell’obbligo, ma alcune conseguenze del suo mancato rispetto.

Poi vi sono altre questioni che hanno contestato, invece, proprio la legittimità dell’obbligo per contrasto diretto rispetto all’art. 32 Cost. Queste ordinanze sono, ovviamente, le più importanti perché pongono dubbi sullo stesso impianto della normativa in tema di obbligo vaccinale. Tali questioni sono state sollevate da due giudici: a marzo dal CGARS (il massimo organo della giustizia amministrativa della regione siciliana: i suoi giudici sono consiglieri di Stato) e, ad aprile, dal Tribunale di Padova.

Ma, benché mirino allo stesso obiettivo (dichiarazione dell’incostituzionalità della legge), hanno motivazioni talmente diverse che l’accoglimento dell’una o dell’altra potrebbe avere effetti pratici radicalmente differenti. A seconda che la Corte Costituzionale sposi il ragionamento del giudice siciliano o di quello padovano si avranno effetti addirittura opposti, anzi, incompatibili.

Che significa? Ci può spiegare? Come è possibile che due ordinanze, entrambe volte a far dichiarare l’incostituzionalità della medesima legge in tema di obbligo vaccinale, possano avere effetti pratici così differenti?

Per comprendere la questione occorre fare una premessa.

Come è noto, l’art. 32 Cost. consente un trattamento sanitario obbligatorio, ma solo a determinate condizioni. Vi deve essere, cioè, un doppio «beneficio»: per la collettività e, allo stesso tempo, per l’individuo.

La sussistenza del beneficio per la collettività è una condizione essenziale, nel senso che integra un obiettivo di salute pubblica, l’unico obiettivo che legittima la deroga all’autodeterminazione individuale in materia sanitaria. Inoltre, tale requisito, logicamente, precede la valutazione della sussistenza dell’altro presupposto. Solo se un trattamento sanitario è in grado di apportare un beneficio per la collettività, si può ipotizzare di renderlo obbligatorio. Una volta risposto affermativamente a questa domanda, si passa alla verifica della sussistenza del beneficio individuale, cioè che gli effetti collaterali siano transitori e lievi.

Tradizionalmente, il beneficio per la collettività è sempre stato ancorato all’impedimento della trasmissione dell’infezione, che riesce a determinare il blocco della sua circolazione attraverso la cosiddetta immunità di gregge. Solo così si garantisce che il trattamento sanitario obbligatorio realizzi un obiettivo di tutela della salute pubblica.

Nelle ordinanze di rimessione alla Corte, entrambi i giudici prendono atto che il vaccino non blocca la trasmissione del virus, però prendono strade opposte.

Il CGARS ritiene, infatti, che nonostante il vaccino non blocchi la trasmissione del virus, il beneficio per la collettività sia integrato lo stesso. Afferma cioè che la vaccinazione obbligatoria per il Sars-Cov-2 ha rappresentato, comunque sia, una politica costituzionalmente legittima, perché la vaccinazione per il Sars-Cov-2, anche se non incide sul contagio, riduce la pressione sugli ospedali. In questo modo, però, capovolge la logica tradizionale in materia, ammettendo che un obbligo di trattamento sanitario possa essere adottato anche se non realizza un obiettivo di salute pubblica, ma si limita a migliorare l’efficienza degli ospedali. I dubbi che il CGARS solleva alla Corte Costituzionale riguardano, pertanto, un altro aspetto, cioè il beneficio individuale: la questione è stata sollevata perché, in questo caso, ci sono molti più effetti avversi rispetto ai vaccini tradizionali.

Il giudice padovano, invece, ha seguito la strada opposta, attenendosi scrupolosamente all’impostazione tradizionale: ha ritenuto, cioè, che la vaccinazione obbligatoria non abbia raggiunto l’obiettivo che si era proposto (formalizzato nelle stesse leggi impositive dell’obbligo, che discorrono di «prevenzione dell’infezione»), cioè la «prevenzione dal contagio», per cui esse non hanno realizzato un obiettivo di tutela della salute pubblica. Secondo il giudice padovano, dunque, la disciplina sull’obbligo vaccinale è incostituzionale perché difetta il presupposto, essenziale e logicamente preliminare, della tutela della salute pubblica, cioè del beneficio per la collettività. In questo caso, la vaccinazione non si distinguerebbe da qualsiasi altra cura, perché è volta solo ad evitare le forme gravi della malattia, e dovrebbe essere retta dal principio di libertà: tutti coloro che vogliono vaccinarsi possono farlo, ma nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, nemmeno se la cura si rivelasse salvavita.

Perché queste due impostazioni produrrebbero, secondo lei, conseguenze del tutto opposte?

Molto semplice. Se si consolidasse la tesi, per ora isolata, del CGARS, per cui la diminuzione delle ospedalizzazioni può essere un obiettivo in grado di giustificare un obbligo sanitario, la libertà di cura sarebbe finita. Ogni farmaco potrebbe essere imposto come obbligatorio. Se questa tesi avesse l’avallo della Consulta, il risultato sarebbe quello di cancellare in via interpretativa l’articolo 32 Cost, che è un articolo che pone la libertà di cura tra i diritti «fondamentali».

Se invece passasse, come auspicabile, la tesi del Tribunale di Padova, invece, non cambierebbe nulla rispetto al passato. Le politiche di vaccinazione obbligatoria saranno sempre possibili e compatibili con la Costituzione a condizione che si rispetti la razionalità, democratica e costituzionale, della vaccinazione obbligatoria: cioè che il vaccino, in quanto capace di fermare la trasmissione del virus, determini il raggiungimento di un obiettivo di salute pubblica: l’immunità di gregge.

Ci potrebbe chiarire qual è la razionalità democratica dell’obbligo vaccinale di cui discorre?

Chiariamo un punto.

L’assenza di obbligo vaccinale è del tutto coerente con gli ordinamenti liberal-democratici (è il caso, ad esempio, della Spagna o dell’Inghilterra). La sua imposizione, invece, in quanto coarta una libertà fondamentale, può essere coerente con gli ordinamenti democratici, ma a condizione che si rispettino alcuni presupposti.

Essa si fonda sul principio solidaristico. Il principio solidaristico vuole che tutti si vaccinino per proteggere chi non può farlo: c’è un nesso indissolubile tra immunità di gregge, tutela dei vulnerabili, obbligo solidaristico. La solidarietà impone di raggiungere l’immunità di gregge in modo da proteggere i fragili, cioè coloro che non possono vaccinarsi per ragioni mediche. La solidarietà regge interamente la razionalità dell’impianto: non solo la compressione dell’autodeterminazione individuale (l’obbligo), ma anche la limitazione della singola libertà con cui si ‘sanziona’ il mancato adempimento dell’obbligo: se anche il vaccinato trasmettesse il virus, infatti, che senso avrebbe escludere il non vaccinato da una data attività?

Se la Corte costituzionale non dovesse chiarire che l’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 è incostituzionale «proprio» perché manca il beneficio per la collettività, anche qualora annullasse la legge sulla base delle motivazioni addotte dal CGARS, si rischierebbe un’abrogazione in via interpretativa dell’art. 32 Cost. Se non si respingesse l’idea per cui un farmaco può essere reso obbligatorio solo perché capace di ridurre il carico ospedaliero, verrebbe meno ogni argine all’imposizione di obblighi. Anche il farmaco contro il colesterolo o quello contro l’ipertensione o qualsiasi altro farmaco potrebbero diventare obbligatori! Tutti i farmaci, infatti, per essere autorizzati, devono dimostrare di essere efficaci. Ma non finirebbe qui. Persino l’assenza di risorse economiche per il SSN potrebbe legittimare un obbligo!

L’art 32 Cost. sarebbe cancellato assieme alla libertà di cura.

Non le si potrebbe obiettare che questa deroga ai principi ordinari è stata resa necessaria dall’emergenza?

Grazie della domanda. In primo luogo, da giurista, devo dire che leggendo la legge impositiva dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 non si riscontra nessuna deroga a questa razionalità. E non avrebbe potuto essere diversamente. Il legislatore ha cercato di conseguire, infatti, l’obiettivo della prevenzione del contagio o dell’infezione. Quindi la legge, in tema di obbligo, ha seguito l’impostazione tradizionale. È stato poi il CGARS, una volta preso atto che il vaccino in realtà non blocca affatto la trasmissione del virus, a dare una nuova e pericolosa interpretazione a questa razionalità. Ma comprendo a cosa tende la domanda e rispondo, ponendo un’altra domanda. Mi sa dire lei, allo stato attuale, quale ambito della vita associata non è toccato dall’emergenza? Abbiamo emergenza sanitaria, ambientale, energetica, economica, e adesso, da ultimo, anche l’emergenza bellica, che potrebbero durare anni. La motivazione data dalle forze politiche all’ultima emergenza cui ho fatto riferimento, dando sostegno militare all’Ucraina attraverso la fornitura di armi, sta proprio nella necessità di proteggere la libertà contro il dispotismo. Allora chiariamo un punto: o le democrazie riescono ad affrontare le emergenze difendendo le libertà, oppure avremo democrazie senza libertà, che però non potremo più chiamare democrazie.

Ci sta dicendo che, seguendo il ragionamento del CGARS, si porrebbero le premesse per curare in forma obbligatoria tutta la popolazione?

È così, ma mi serve una premessa. Il Covid ha prodotto due anni di grande confusione istituzionale (per essere cauti con i termini) e di profonda lacerazione sociale, per cui ci si dovrebbe approcciare alla lettura del mio libro comprendendo che tento di guardare al futuro, non al passato. Il Covid, con tutte le conseguenze che ha prodotto, anche sul piano dei rapporti personali, è alle nostre spalle. Le libertà di cui disponiamo in quanto cittadini e in quanto persone riguardano, invece, il nostro futuro, quello del nostro paese e dei nostri figli. Cerchiamo di abbandonare i pregiudizi, gli stereotipi banalizzanti, come quello di no-vax, gli scontri surreali tra fantomatici no-vax e pro-vax e cerchiamo di guardare al merito delle questioni. Solo così possiamo preparare il futuro, senza restare impaludati in un passato che ha fatto già molti danni.

Il ragionamento del mio libro parte dalla razionalità liberal-democratica e costituzionale dell’obbligo vaccinale. Razionalità che espongo per chiarire la radicale incostituzionalità dell’obbligo di cura, cui ci porterebbe l’interpretazione molto, ma molto discutibile del CGARS. Il problema è che i principi affermati dal CGARS sono contenuti nell’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, per cui, se non fossero respinti dalla stessa Consulta in sede di giudizio, si consoliderebbero, con l’avallo più autorevole possibile, e sarebbero destinati ad avere effetti profondi nei prossimi anni!

Occorre poi considerare che c’è anche un movimento volto proprio a modificare la razionalità delle politiche di trattamento sanitario obbligatorio.

A cosa si riferisce?

C’è un documento recente dell’OMS del 30 maggio 2022 su etica e trattamenti sanitari obbligatori, che afferma proprio questo: lo cito in inglese, dal testo originale.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2022.1
«Mandatory vaccination should be considered only if it is necessary for, and proportionate to, the achievement of one or more important societal or institutional objectives (typically but not exclusively public health objectives, which may also be in service of social and economic objectives). Among others, such objectives may include interrupting chains of viral transmission, preventing morbidity and mortality, protecting at-risk populations and preserving the capacity of acute health care systems or other critical infrastructure».

Insomma, se non si blocca sul nascere questa tendenza, anche obiettivi economici o sociali, come ci dice l’OMS, potranno legittimare obblighi di trattamento. Quindi i trattamenti sanitari obbligatori saranno disancorati dalla tutela della salute pubblica, il solo cardine su cui (con consenso unanime dei costituzionalisti) sono stati fino ad oggi ancorati.

Ed anche diminuire la pressione degli ospedali, come nel caso sottoposto all’esame della Consulta, potrà consentire, in futuro, obblighi di trattamento sanitario.

Ma la comunità dei giuristi non dice nulla sul punto?

Purtroppo, i giuristi non stanno dedicando la dovuta attenzione al tema. Ma non mi stupisco. Mi rendo conto che non è chiara la posta in gioco e che molti di loro stanno ancora con la mente rivolta ai due anni di pandemia che sono alle nostre spalle. Ricordo una battuta di Sabino Cassese durante un convegno a Palermo nel 2002, che mi fece molto sorridere: si discuteva di un tema che Cassese, a ragione, considerava defunto ma sul quale erano appena apparse numerosissime monografie giuridiche e disse più o meno così: “i giuristi non sono in grado di predire nemmeno il passato, per cui continueranno a lungo a studiare questo argomento”.

Spero solo che i giuristi, questa volta, smentiscano Cassese, e comprendano qual è la posta in gioco prima che sia troppo tardi. Il tempo, tuttavia, non è molto.

Cosa ci può dire in conclusione?

Credo che se non avessimo passato questi due anni così duri, il mio libro sarebbe stato considerato un libro sull’ovvio, cioè una banale ricostruzione di principi da tempo acquisiti nel diritto costituzionale dei paesi democratici, su cui, peraltro, c’è sempre stato il consenso unanime dei costituzionalisti. Adesso, invece, c’è una tendenza acritica a trovare giustificazioni per sostenere la legittimità di quanto fatto nel recente passato, che non riesce a scomparire dalla mente delle persone. Bisognerebbe aprire la finestra e far entrare un poco d’aria fresca. La questione interessa il futuro, il passato è ormai alle nostre spalle e nessuno può cambiarlo: da questa decisone, invece, dipende il nostro futuro.

In conclusione, dovremmo prendere atto che le posizioni radicali fino ad oggi sostenute sono state mosse da pregiudizi, umanamente comprensibili perché fondati sulla paura, ma oramai, sulla base dell’esperienza quotidiana che ognuno di noi ha dell’efficacia di questi vaccini, della giurisprudenza pregressa della Consulta, dell’art. 32 della Costituzione, si dovrebbe affermare l’incostituzionalità della disciplina in tema di obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 in conformità con il diritto consolidato in materia, riassunto efficacemente nell’ordinanza di Padova. Una dichiarazione di incostituzionalità basata sull’interpretazione consolidata dei principi della Carta, peraltro, non potrebbe avere alcun effetto su quanto già accaduto nel nostro Paese durante l’emergenza pandemica. Viceversa, accogliere la singolare motivazione del CGARS significherebbe modificare radicalmente il tema della libertà di cura e aprire un varco verso l’ignoto di cui è impossibile prevedere le conseguenze. E chi vorrebbe assumersi, nella situazione drammatica in cui ci troviamo, la responsabilità di condurci in una situazione dagli effetti imprevedibili?

Andrea Caldart

 

OBBLIGO VACCINALE E’ INCOSTITUZIONALE

L’obbligo vaccinale è incostituzionale, Consiglio Giustizia Amministrativa regione Sicilia

Arriva una nuova sentenza contro l’obbligo vaccinale, questa volta grazie a un ricorso di uno psicologo, che si era vista negare giustizia dal Tar. Ha fatto opposizione e ha vinto. “Mai nella storia della nostra Corte Costituzionale, dal 1952 ad oggi, una normativa dello Stato è stata così contestata e impugnata per tante ragioni di illegittimità quale fonte di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini”, commenta l’Avvocato e Presidente EUNOMIS.

“Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante nel presente giudizio impugnatorio nei termini che saranno di seguito esposti, in quanto dalla decisione della Corte costituzionale dipende l’esito del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha censurato l’imposizione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e le conseguenze derivanti dall’inadempimento di detto obbligo.

9.1. Né l’interesse della parte appellante può essere soddisfatto mediante “sospensione impropria” del presente giudizio, nelle more della decisione della Corte costituzionale su analogo incidente sollevato da questo stesso CGARS in altro giudizio (ordinanza 22 marzo 2022 n. 351), in quanto tale sospensione impropria, stigmatizzata dalla stessa Corte costituzionale (Corte cost., 23 novembre 2021 n. 218) precluderebbe alla parte la possibilità di partecipare alla discussione dell’incidente davanti la Corte costituzionale, alla luce del vigente regolamento di procedura della Corte stessa.

10. Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio anzitutto osserva che non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato, come si argomenta dall’art. 9 e dall’art. 62 comma 4 c.p.a. e quindi non può esimersi dall’esaminare nel merito l’incidente cautelare.

10.1. Sempre ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, deve prioritariamente procedersi all’esame del primo motivo di ricorso, sulla base della valutazione tipica della presente fase cautelare, e del profilo del periculum in mora, in modo da evidenziare come la pronuncia sia rilevante al fine di decidere il ricorso nella presente sede cautelare.

11. Non risulta fondata la censura incentrata sul vizio di violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e alla l.r. n. 10 del 1991 (ora sostituita dalla l.r. n. 7 del 2019)”.

Lo psicologo non ha prodotto esenzioni all’ordine, ma ha mandato la ricetta di una visita allergolocica. Sulla base di questa documentazione per la corte non esiste visto procedurale, a cui si è appellato l’ordine per sospenderlo.

“Nella presente controversia risulta quindi rilevante accertare se l’obbligo di vaccinazione nei termini indicati dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie sia costituzionalmente legittimo e se sia costituzionalmente legittimo l’effetto sospensivo dall’attività professionale, circostanze su cui si appuntano i successivi motivi di ricorso.

Che cosa ha chiesto

Lo psicologo nel ricorso in appello si è lamentata l’erroneità dell’ordinanza per vizio di motivazione e sono stati riproposti i motivi di ricorso dedotti in primo grado e, in particolare:

– violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e alla l.r. n. 10 del 1991;
– violazione del principio di proporzionalità quanto all’effetto sospensivo dell’accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale;
– questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, con riferimento sia all’imposizione dell’obbligo vaccinale (comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021), sia con riferimento all’effetto sospensivo (comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021).
E ciò in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale:
– il trattamento sanitario può essere imposto a patto che sia efficace non solo per sé stessi ma anche per gli altri e a patto che esso non sia pericoloso per l’individuo che subisce il trattamento, visto che, in questo caso, si violerebbe direttamente il secondo comma dell’art. 32 Cost. che afferma “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
– la disposizione non rispetta le prerogative dei diritti della persona allorquando vieta di lavorare senza alcun indennizzo al soggetto non vaccinato;
– il comma 5 dell’art. 33 Cost. condiziona l’esercizio della professione al solo superamento dell’esame di Stato;
– la disciplina emergenziale comportando, quale conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, l’impossibilità di svolgere la professione di psicologo, appare in contrasto anche con l’art. 35 comma 1 Cost. che tutela il lavoro e i lavoratori, inclusi i liberi professionisti.
– l’impedimento al lavoro quale conseguenza della “scelta di non vaccinarsi con un farmaco oggetto di un’autorizzazione emergenziale condizionata introduce anche una discriminazione, basata sulle opinioni e su una condizione personale, non consentita dall’art. 3 Cost.”.

Cosa prevede la giurisprudenza in materia di Costituzione

“La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività.

In particolare, la Corte ha precisato che – ferma la necessità che l’obbligo vaccinale sia imposto con legge – la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. alle seguenti condizioni:
(i) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

(ii) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
(iii) e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
In particolare, come affermato dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli interventi normativi che dispongano l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del vaccino antipolio) risulta subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
“il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
[…] un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio […] il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”.
E qualora il rischio si avveri, in favore del soggetto passivo del trattamento deve essere “assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”.

Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere “accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (.), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”.

Come affermato con la decisione 18 gennaio 2018 n. 5, il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) “e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”. A tal riguardo, si precisa ancora nella decisione n. 5 del 2018, i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all’Autorità italiana per il farmaco (AIFA) e poiché, sebbene in casi rari, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative, l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata (come affermato ancora di recente nella sentenza n. 268 del 2017, in relazione a quella anti- influenzale); dunque “sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017”.

Già con sentenza 26 febbraio 1998 n. 27 la Corte aveva affermato che “Non vi è […] ragione di differenziare, […] il caso […] in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello […] in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.

Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione”.

Tale concetto è stato ribadito dalla decisione 23 giugno 2020 n.118, secondo la quale “in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli. Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2,3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano. La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012). (…) la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione”.

Il Consiglio d’Europa ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid; con la Risoluzione 2361 (2021) ha, per quanto qui rileva, “esortato” gli Stati membri e l’Unione europea a:
19.1. Garantire elevati standard qualitativi delle ricerche condotte in modo etico, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina (ETS n. 164, Convenzione Oviedo) e il suo protocollo aggiuntivo relativo alla ricerca biomedica (CETS n. 195); 19.2. Assicurarsi che gli organismi di regolamentazione incaricati della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini contro Covid-19 siano indipendenti e protetti dalle pressioni politiche;

19.3. Garantire che vengano rispettate le pertinenti minime norme di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini;
19.4. Implementare sistemi efficaci di monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza dopo la prima fase della vaccinazione di popolazione generale al fine di monitorare i loro effetti a lungo termine;

19.5. Attuare programmi di indennizzo indipendenti per garantire il risarcimento dei danni indebiti derivanti dalla vaccinazione;

19.6. Prestare particolare attenzione a possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti farmaceutici o aziende farmaceutiche che cercano di arricchirsi indebitamente a spese pubbliche;
19.7. Diffondere informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino;

19.8. Comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini, renderli pubblicamente consultabili per il controllo parlamentare e lo scrutinio pubblico;
19.9. Assicurare il monitoraggio della sicurezza e degli effetti dei vaccini COVID-19 a lungo termine:

19.10. Garantire la cooperazione internazionale per tempestiva individuazione e chiarimenti di eventuali segnali di sicurezza sugli effetti avversi, successivi all’immunizzazione, mediante lo scambio di dati globali in tempo reale (AEFIs);

19.11. Avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari;
19.12. Sostenere il campo emergente della ricerca ‘avversomica’, che studia le variazioni interindividuali nelle reazioni ai vaccini in base delle differenze nell’immunità naturale, nei microbiomi e nell’immunogenetica.

Così illustrato il quadro giurisprudenziale, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, occorre verificare se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale sopra indicate, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare:
– che il trattamento “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata;
– che sia assicurata “la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione […], nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”;

– che la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce “delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica” e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5 del 2018);

– che sia stata seguita la “raccomandazione” della Corte (decisione n. 258 del 1994) secondo la quale, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, il legislatore dovrebbe individuare e prescrivere in termini normativi, specifici e puntuali, sebbene entro limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, “gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze”.

La sentenza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale:
– visto l’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale de:
a) l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;

b) l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;

c) l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione;

– sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a.;
– dispone, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
– riserva la decisione in ordine alla domanda cautelare all’esito dell’incidente di costituzionalità e rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese all’esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere

Nel corso del giudizio si è costituito l’Ordine degli psicologi della Regione Sicilia, controdeducendo rispetto alle argomentazioni contenute nel ricorso in appello.

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