Da “La vie en rose” a “La vie en merde”

di Augusto Sinagra – FARINA DI INSETTI E NON SOLO

Da “La vie en rose” a “La vie en merde”

La Commissione europea all’esito di studi approfonditi e su sollecitazione di una industria alimentare USA della quale il nome è ancora riservato, ha in elaborazione un nuovo Regolamento che consente la commercializzazione di farine prodotte da feci umane dopo un accurato processo di essiccazione.
La notizia ha una notevole importanza non solo per l’industria alimentare ma anche per settori direttamente connessi a cominciare dai sistemi fognari degli Stati e a tal proposito si parla di introduzione di obblighi individuali per i cittadini degli Stati membri della UE, di raccolta differenziata dei prodotti organici fecali e loro conferimento presso appositi hub di raccolta.Quello che ancora non è chiaro e se il conferimento deve avvenire al momento della esternazione anale o se ogni cittadino debba procedere alla preventiva essiccazione.
A tale riguardo sta lavorando un pool di studiosi che hanno una lunga esperienza operativa nel settore delle feci.
Esperti del settore segnalano come l’innovazione comporterà una notevole riduzione di consumo di acqua per gli sciacquoni. Altri settori viceversa subiranno effetti negativi come, innanzi tutto, quello per la produzione di scopettoni da cesso.

L’industria pubblicitaria è in pieno fermento per la promozione del nuovo prodotto alimentare.
Già presso i competenti Uffici della Commissione europea vengono depositate le prime denominazioni del prodotto farinaceo derivato dalle feci: “Paste à la merde”, “La merde c’est tout”.

È incredibile ma anche il settore musicale e dunque le Case discografiche, sono già in attività per adeguare i loro prodotti: si parla di cambiare nome alla famosa canzone “La vie en rose” in “La vie en merde”.
Vi sono questioni complesse per le “Denominazioni d’Origine Controllate” e al riguardo la competizione fra le varie Regioni dell’Unione europea è molto forte. Si fa valere soprattutto il fatto che le feci della Regione di Bruxelles (come i già noti cavoletti) sono di qualità superiore a quelle della Gironda. Da parte italiana si punta molto sulla priorità storica della merda fin dai tempi dell’Impero romano. Il governo in carica è molto impegnato nella difesa degli interessi nazionali.
Sarà mia cura comunicare ulteriori novità al riguardo.
Dato l’orario, buon appetito a tutti.

AUGUSTO SINAGRA

Farina di grilli, Filiera Italia: “non è una scelta sostenibile”

Farina di grilli, Filiera Italia: “non è una scelta sostenibile”


“Mangi pure gli insetti chi ha voglia di esotico, ma è un gioco in malafede promuoverli per una dieta sostenibile in alternativa alla nostra” dice Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. “Nessuna riserva, ci mancherebbe altro, per chi voglia assaggiare “cibi” esotici, lontani dalla nostra cultura, sbagliato e diseducativo, però, presentarli come alimenti sostenibili da scegliere in alternativa alla nostra dieta perché meno impattanti sull’ambiente” precisa il consigliere. “Si tratta di affermazioni false – continua Scordamaglia – perché la nostra dieta non è solo di qualità, ma a basso impatto ambientale”.L’agroalimentare italiano a fronte del più alto valore aggiunto in Europa pari a 65 miliardi di euro, espressione della qualità prodotta, ha una emissione di CO2 ad essa correlata pari a un terzo delle emissioni francesi e a metà di quelle tedesche, per non parlare del confronto con altri continenti.

“Inoltre va considerato che molti insetti contengono numerosi elementi antinutritivi che ostacolano il normale assorbimento dei nutrienti, riducendone l’efficienza nutrizionale – dice ancora Scordamaglia – per non parlare delle sostanze chimiche contaminanti e causa di intossicazione, come quella avvenuta nel 2007 in California per consumo di cavallette importate dal Messico, sostanze spesso presenti in questi insetti, dato che molto spesso essi sono importati da Paesi con standard di sicurezza nettamente inferiori ai nostri”.

E, conclude il consigliere delegato, “Basta proporre cibi sintetici o esotici lontani dalla nostra cultura come panacea green per l’alimentazione del futuro, la nostra dieta fatta di qualità, sicurezza, cultura, territori e sostenibilità è il modello ideale da valorizzare e proteggere”.

Cibo, UE: via libera al commercio di grilli in polvere

Cibo, UE: via libera al commercio di grilli in polvere


Rivoluzione nel cibo. L’Ue ha autorizzato l’immissione sul mercato di Acheta domesticus, vale a dire i grilli domestici, in polvere parzialmente sgrassata. È quanto prevede il Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria. Il grillo domestico è il terzo insetto approvato in Ue (dopo le tarme della farina essiccate e la locusta migratoria). I prodotti contenenti questi nuovi alimenti saranno etichettati per segnalare eventuali potenziali reazioni allergiche.
La Commissione Ue aveva chiesto, l’8 luglio 2020, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare di effettuare una valutazione in merito e il 23 marzo 2022 l’Efsa ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus intero quale nuovo alimento.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene poi precisato nel Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale comunitaria, solo la società “Cricket One Co. Ltd” è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento a base di polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento.

Critiche e dubbi esprime la Filiera Italia
“Mangi pure gli insetti chi ha voglia di esotico, ma è un gioco in malafede promuoverli per una dieta sostenibile in alternativa alla nostra”, ha commentato Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. “Nessuna riserva, ci mancherebbe altro, per chi voglia assaggiare ‘cibi’ esotici, lontani dalla nostra cultura, sbagliato e diseducativo, però, presentarli come alimenti sostenibili da scegliere in alternativa alla nostra dieta perché meno impattanti sull’ambiente”, ha sottolineato.

“Si tratta di affermazioni false – ha aggiunto Scordamaglia – perché la nostra dieta non è solo di qualità, ma a basso impatto ambientale”. L’agroalimentare italiano, infatti, a fronte del più alto valore aggiunto in Europa pari a 65 miliardi di euro, espressione della qualità prodotta, ha una emissione di CO2 a essa correlata pari ad 1/3 delle emissioni francesi e a metà di quelle tedesche, per non parlare del confronto con altri continenti.

“Inoltre – ha proseguito Scordamaglia – va considerato che molti insetti contengono numerosi elementi antinutritivi che ostacolano il normale assorbimento dei nutrienti, riducendone l’efficienza nutrizionale, per non parlare delle sostanze chimiche contaminanti e causa di intossicazione, come quella avvenuta nel 2007 in California per consumo di cavallette importate dal Messico, sostanze spesso presenti in questi insetti, dato che molto spesso essi sono importati da Paesi con standard di sicurezza nettamente inferiori ai nostri”.
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Il vaccino Pfizer Covid-19 altera il DNA umano

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Il vaccino Pfizer Covid-19 altera il DNA umano

Uno studio svedese ha dimostrato e confermato che l’mRNA nelle iniezioni Pfizer/BioNTech Covid si infiltra nelle cellule e ne trascrive il messaggio sul DNA umano entro 6 ore, alterando il nostro stesso DNA uno studio precedente pubblicato nell’ottobre 2021 dalla Svezia ha scoperto che la proteina spike entra nei nuclei delle nostre cellule e altera il meccanismo che le nostre cellule hanno per riparare il DNA danneggiato. Abbiamo incluso questo studio qui poiché The Highwire ha realizzato un video di facile comprensione che lo spiega, inclusa la grafica, e quindi è un buon punto di partenza per aiutare a comprendere il significato dell’ultimo studio svedese.

Studi precedenti
Gli studi preclinici sugli animali dell’iniezione di mRNA di Pfizer/BioNTech Covid (BNT162b2) hanno mostrato effetti reversibili sul fegato dei ratti, tra cui: fegato ingrossato, vacuolazione e aumento dei livelli di enzimi (γGT, AST, ALP). Nel rapporto di valutazione su BNT162b2 fornito all’EMA da Pfizer, studi sui ratti hanno dimostrato che il contenuto non rimane nel sito di iniezione e una percentuale relativamente ampia (fino al 18%) della dose totale di “vaccino” finisce nel fegato.

Un altro studio condotto nel maggio 2021 da scienziati del MIT ha mostrato che l’RNA SARS-CoV-2 può essere trascritto inverso e integrato nel genoma delle cellule umane ed espresso come trascrizioni chimeriche. Sebbene nessuno dei media aziendali o della scienza aziendale sembrasse chiedere in quel momento, i risultati di questo studio fanno sorgere la domanda se questa stessa trascrizione inversa possa verificarsi anche con l’RNA nelle iniezioni di Covid.

ABC 10 News ha riportato lo studio del MIT poco dopo la sua pubblicazione.

Che cos’è la trascrizione inversa?
Le immagini parlano più di mille parole e quindi invece di cercare di scrivere una spiegazione abbiamo trovato un video che introduce il meccanismo della trascrizione inversa dell’HIV, un retrovirus. Potrebbe essere un po’ datato ed eccessivamente semplicistico, ma illustra come l’HIV infetti una cellula e si replichi utilizzando la trascrittasi inversa e il macchinario cellulare dell’ospite.

Il primo studio sulla trascrizione inversa delle proteine ​​​​spike di iniezione
A causa dei risultati degli studi sugli animali e dello studio del MIT, un gruppo di scienziati svedesi dell’Università di Lund ha condotto uno studio per studiare l’effetto che l’iniezione di Pfizer/BioNTech (BNT162b2) ha avuto sulle cellule epatiche umane e se l’RNA della proteina spike codificata di Pfizer può essere trascrizione inversa nel DNA. Lo studio, ” Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line “, è stato pubblicato il 25 febbraio 2022.

“In questo studio, abbiamo studiato l’effetto di BNT162b2 sulla linea cellulare del fegato umano Huh7 in vitro”, hanno scritto gli autori dello studio.

Lo studio ha scoperto che l’iniezione di mRNA è in grado di entrare nella linea cellulare del fegato umano Huh7 e che l’mRNA delle iniezioni viene trascritto inversamente nel DNA appena sei ore dopo che le cellule sono state esposte ad esso.

“Un possibile meccanismo per la trascrizione inversa è attraverso la trascrittasi inversa endogena [intracellulare] LINE-1 e la distribuzione della proteina del nucleo di LINE-1 è elevata da BNT162b2”, hanno scritto gli autori dello studio.

“Eh le cellule sono cellule tumorali del fegato ‘immortali’ e crescono all’infinito se dai loro amore”, ha spiegato Jessica Rose , “LINE-1 è una trascrittasi inversa che portiamo e comprende circa il 17% del nostro genoma!”

“Il nostro studio mostra che [l’iniezione di mRNA di Pfizer] … può essere trascritta inversa nel DNA … e questo può far sorgere la preoccupazione se il DNA derivato da [iniezione] possa essere integrato nel genoma dell’ospite e influenzare l’integrità del DNA genomico, che può potenzialmente mediano effetti collaterali genotossici.

Nel video qui sotto, il Dr. Mobeen Syed, ospite del Dr. Been , spiega questo studio in parole povere. Abbiamo incorporato il video per iniziare al timestamp 8:17 dove inizia a spiegare, nei prossimi 9 minuti, la trascrizione inversa, le cellule Huh7, l’espressione genica LINE-1, la proteina LINE-1 e cosa significa tutto questo.**Il documento conclude: “Il nostro studio è il primo studio in vitro sull’effetto del vaccino mRNA Covid-19 BNT162b2 sulla linea cellulare del fegato umano. Presentiamo prove sull’ingresso rapido di BNT162b2 nelle cellule e sulla successiva trascrizione inversa intracellulare dell’mRNA di BNT162b2 nel DNA.

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Riferendosi allo studio, il dottor Peter McCullough ha twittato : “Alden et al, Lund University, Svezia, conferma una delle nostre peggiori paure. Il materiale genetico esogeno [extracellulare] che codifica per la pericolosa proteina Spike viene trascritto in senso inverso nel genoma umano; possibile espressione/sintesi costitutiva a lungo termine di Spike promotore della malattia/letale.

Era questo il piano da sempre?
Per rispondere alla domanda se ciò sia stato pianificato, di seguito è riportata una selezione di estratti di personaggi famigerati sull’editing genetico, nelle loro stesse parole. Non sono necessari ulteriori commenti, questi estratti parlano da soli, decidi tu.

In un’intervista con Charlie Rose, Klaus Schwab ha dichiarato: “Vedi la differenza di questa quarta rivoluzione industriale è che non cambia quello che stai facendo, ti cambia. Se prendi l’editing genetico, solo come esempio, sei tu che stai cambiando. E, naturalmente, questo ha un grande impatto sulla tua identità”.

Vedi di più: Il Charlie Rose Show, Klaus Schwab

Tal Zaks, chief medical officer di Moderna, ha dichiarato: “In ogni cellula c’è questa cosa chiamata RNA messaggero o in breve mRNA, che trasmette le informazioni critiche dal DNA nei nostri geni alla proteina, che è davvero la roba che siamo tutti fatto di. Questa è l’informazione critica che determina cosa farà la cellula. Quindi, lo pensiamo come un sistema operativo. …. Quindi, se potessi davvero cambiarlo, … se potessi introdurre una riga di codice, o cambiare una riga di codice, si scopre che ciò ha profonde implicazioni per tutto, dall’influenza al cancro”.
Per saperne di più: Bombshell: Il Chief Medical Officer di Moderna ammette che l’MRNA altera il DNA , 12 marzo 2021

Durante un’intervista con Anthony Fauci il 30 aprile 2020, Bill Gates si è detto particolarmente entusiasta di perseguire un nuovo approccio chiamato “vaccino a RNA”. Gates ha spiegato: “A differenza di un vaccino antinfluenzale, che contiene frammenti del virus dell’influenza in modo che il tuo sistema immunitario possa imparare ad attaccarli, un vaccino a RNA fornisce al tuo corpo il codice genetico necessario per produrre frammenti virali da solo”.

In questo periodo Gates realizzò un video promozionale per i suoi “vaccini a RNA”.
Forbes ha pubblicato un articolo il 29 novembre 2021 di Steven Salzberg intitolato “Sì, il vaccino cambia il tuo DNA. Un pochino. È una buona cosa.” E in seguito ha rinominato l’articolo in “I vaccini contro il Covid non alterano il tuo DNA: aiutano a scegliere le cellule per rafforzare la tua risposta immunitaria”.

L’autore ha cambiato il titolo per sottolineare che i vaccini “non alterano il tuo DNA” senza modificare il contenuto dell’articolo.

Per saperne di più: Forbes ammette che i vaccini mRNA alterano il DNA e poi cambiano il titolo , 2 dicembre 2021

 

 

Il tuo governo e le organizzazioni Big Tech
come Google, Facebook, Twitter e PayPal
stanno cercando di silenziare e chiudere The Expose.

Il TASER alle Forze di polizia D.L. 119/2014

Il TASER alle Forze di polizia D.L. 119/2014 –

Aggiornato con Decreto Sicurezza

4 ottobre 2018, n. 113 e DPR 67/2022

Il D. L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha previsto che le forze di polizia possono essere dotate di queste armi TASER:
Art. 8 comma 1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti dì spesa previsti dal comma 1, lettera a).
Solo il 4 luglio 2018 il Ministro dell’Interno ha finalmente autorizzato l’Amministrazione della pubblica sicurezza alla sperimentazione delia pistola ad impulsi elettrici TASER “modello X2” Il 17 luglio successivo è stato costituito il Gruppo di Lavoro Interforze incaricato di redigere il “Manuale tecnico-operativo” all’uso dell’arma “Taser X2 che il 10 agosto u.s. ha rassegnato il documento finale.
Sia il provvedimento del 4 luglio 2018 che il manuale non sono stati resi pubblici. Nell’autunno 2018 è iniziata la sperimentazione in alcune città italiane.
Non è chiaro che cosa ci fosse da sperimentare. Il TASER è stato brevettato nel 1997 e la polizia italiana arriva buona ultima dopo che sul Taser sono stati pubblicati infiniti studi. Si vedano questi libri, oltre ad almeno 300 importanti articoli scientifici:
Mark W. Kroll, ‎Jeffrey D. Ho, TASER® Conducted Electrical Weapons: Physiology, Pathology, and Law, 2009;
Gao Report, Taser weapons use of tasers by selected law enforcement agencies, 2005;
House of Commons, Police use of tasers: fifth report of session 2010-11, report
Michael Miller, Police Taser Utilization, 2010.

La nostra polizia ha acquistato il modello Taser X2 (prezzo al privato circa 300 euro; la carica di due cartucce costa circa 70 Euro) che può sparare due colpi in rapida sequenza, ha una torcia led incorporata e un doppio puntatore laser; può produrre un arco elettrico ben visibile e crepitante, che assieme ai due punti laser, ha buon effetto deterrente.
Ciascuna delle due cartucce è costituita da un parallelepipedo piatto, inserito verticalmente nell’arma; ogni cartuccia contiene una carica di azoto compresso, due cavetti di filo di rame sottile e isolato, collegati a due frecette-arpioncini. Queste sono sistemate una sopra l’altra ed escono con una divergenza di 7°; ciò significa che ad un metro di distanza esse sono distanziate, in verticale, di 12 cm, a 2 m di 24, a 3 m di 36 cm, a 5 m di 60 cm. Le freccette possono penetrare per circa un cm in abiti e corpo umano, ma la scarica può arrivare a superare 5 cm di indumenti non isolanti. E’ poco utile sparare contro una persona a terra e posta perpendicolarmente al tiratore perché verrebbe colpita, con molta probabilità, da una sola freccetta.
Se le due freccette riescono a creare un circuito nel corpo colpito, esso viene percorso da una serie impulsi con una frequenza di ripetizione di circa 20 impulsi al secondo, per una durata di 5 secondi con tensione di 50.000 Volt e intensità di 1 mA.
Il Taser originariamente aveva una potenza da 7 watt fino a ben 26 wat; ora si è tornati ad una potenza nominale di 7 watt, ma in realtà la scarica ha una potenza di solo 1,3 watt e è stata migliorata la frequenza di impulsi della scarica. Ciò ha notevolmente diminuito il rischio di effetti anomali. Il Taser ora non interferisce con pacemaker e defibrillatori.

Più le freccette sono distanziate e maggiore è l’effetto e quindi non ha senso usare il TASER con le freccette quando la loro distanza dell’aggressore è inferiore a 1,5 m (20 cm fra le freccette); meglio usarlo con la scarica a contatto. Però mentre le freccette hanno un effetto paralizzante che fa cadere a terra immobili per il tempo necessario ad un rapido ammanettamento, invece nella scarica diretta prevale l’effetto doloroso e quindi non garantisce che il soggetto sia incapace di reazioni pericolose. È sempre possibile che vi siano azione di riflesso per liberarsi dal dolore della scarica ed è bene ricordare che l’effetto è di breve durata e perciò l’operatore deve intervenire rapidamente per ammanettare il soggetto. È per questo motivo che il Taser è munito anche della funzione di scarica elettrica a contatto da utilizzare quando il soggetto si riprende troppo rapidamente dalla scarica iniziale. Però in questo modo è più doloroso che incapacitante e si deve preferire la modalità tramite freccette.

I fili di rame hanno una lunghezza di 7,5 m, ma è del tutto sconsigliabile usare il Taser oltre i 5 metri perché è alta la probabilità di colpire con una sola innocua freccetta.
Il tempo di volo delle freccette (poco aereodinamiche e frenate dal cavetto) fino a 5 metri è di circa 1,5 decimi di secondo e ci vorrebbero i riflessi di un gatto per evitarla; invece a 7 metri è di circa 2 decimi, e non si può escludere che l’aggressore riesca a scostarsi dalla loro traiettoria.

Ogni TASER è munito di una scheda in cui vengono memorizzati tutti gli interventi. Le freccette sono identificabili poiché ogni volta che viene sparata una cartuccia, vengono espulsi circa 20-30 piccoli “coriandoli” di plastica stampati con il numero di serie della cartuccia (NB: le istruzioni in italiano non ne parlano; non se sia una omissione o se sia stato adottato un tipo di cartuccia non identificabile).
La batteria al litio in dotazione è prevista per circa 500 scariche; attenzione a non toccare i poli o a cortocircuitarli quando la si maneggia perché si scarica, si surriscalda e può fare danni. È anche evidente che non bisogna mai mettere dita e mani davanti alle cartucce e non bisogra produrre scariche elettriche dove vi sono gas o vapori che possono prender fuoco od esplodere.

Taser X2

1 – Sicura; 2 – Grilletto per lancio freccette; 3 – Tasto per scarica diretta; 4 – Torcia LED; 5 – Due laser. I pulsanti 1, 2 e 3 possono essere azionari sia con a mano destra che con la sinistra.

In certi casi si può avere una ridotta efficacia dello strumento:
• Se le freccette si fissano nei vestiti ampi (mantella) o spessi e sono troppo lontane dal corpo dell’aggressore, l’efficacia è ridotta o nulla. È inutile usare le freccette contro chi si protegge con un ombrello!
• Se si una sola freccetta l’effetto è nullo; in tal caso è necessario sparare un secondo colpo o avvicinarsi e usare la scarica a contatto che si può ricollegare alla freccetta infissa. E bene dare la scarica a contatto lontano dal punto in cui è infissa la freccetta.
• Se le freccette colpiscono un’area in cui vi è una massa muscolare molto ridotta (ad es.
lato della gabbia toracica), l’efficacia può essere molto ridotta.
• Se le freccette sono troppo vicine (meno di 10 cm) l’effetto è ridotto e si provoca solo dolore come con la scarica a contatto
• Se dopo lo sparo si rompe un cavetto, l’effetto della scarica cessa.
Per contro non risulta che il fatto che gli abiti siano bagnati influisca sull’efficacia dell’arma. In teoria ci si potrebbe proteggere con indumenti con strati o maglie di metallo tali da creare una specie di gabbia di Faraday, ma nessuno premedita di difendersi dai Taser!

Per completezza ricordiamo che la scarica diretta a contatto viene data appoggiando l’apparecchio sugli abiti dell’aggressore; bisogna agire di sorpresa, prima che l’aggressore possa dare un pugno o un calcio.
È appena il caso di dire che con il Taser non si deve affrontare una persona armata di armi da fuoco.

Il TASER è molto utile in quelle situazioni in cui è pericoloso usare armi da fuoco come su di un aereo o in mezzo alla folla e in quelle operazioni più difficili e pericolose per la polizia che richiedono di superare la resistenza di persone in stato di agitazione, sia che vogliono aggredire, sia che vogliono suicidarsi; in questi casi è molto facile arrecare o subire lesioni.
Particolarmente pericolosi in casi in cui si deve intervenire su soggetti schizofrenici, soggetti in stato di intossicazione da alcool o droghe, e specialmente droghe come metanfetamina, cocaina, LSD, PCP, crack. È quello stato che in termine tecnico ora viene definito come excited delirium. Sono situazioni in cui il soggetto perde totalmente il controllo ed in cui può sviluppare comportamenti bizzarri, insensibilità al dolore e forza quasi sovrumana. La realtà è diversa dalle finzioni televisive in cui un singolo poliziotto riesce ad ammanettare un riottoso: nella realtà ci possono volere anche sei persone.
Spesso sono situazioni non previste perché il soggetto non ha le tipiche caratteristiche del violento e può reagire in maniera esplosiva.
Il termine “armi non letali” è usato genericamente per identificare alternative innovative alle armi e tattiche tradizionali (come manganelli, torce elettriche, tecniche di arti marziali e varie forze corporee) che la polizia ha usato per più di 150 anni. Si definiscono le armi non letali come “armi coercitive volte a prevenire il rischio sostanziale di lesioni gravi o di danni mortali”.
Alcuni considerano le armi non letali come il TASER strumenti “shootavoidance”. Il concetto di usare armi non letali per ridurre il numero di sparatorie da parte della polizia è fondato sulla convinzione che, in alcune situazioni, le armi non letali potrebbero controllare un sospetto all’inizio del confronto, prima che un sospetto disarmato ma resistente abbia l’opportunità di armarsi e attaccare l’ufficiale. Inoltre, un sospetto armato con meno di un’arma da fuoco potrebbe essere controllato prima di usarlo su sé stesso o su chiunque altro. Negli ultimi anni, c’è stato un numero crescente di cosiddetti “salvataggi” (cioè un controllo sicuro di una persona che altrimenti sarebbe stata colpita con un’arma da fuoco).
I fattori temporali (attacco improvviso vs. situazione di stallo) e distanza (tra ufficiale e sospetto) sono cruciali per determinare se le armi non letali sono appropriate per la situazione. Nelle situazioni di stallo, le armi non letali devono essere utilizzate in anticipo e in modo aggressivo per portare la situazione a una conclusione il più rapidamente possibile, prima che si deteriori in un confronto che richiede un maggiore livello di forza. La stragrande maggioranza degli incidenti con armi non letali coinvolge sospetti disarmati che mostrano comportamenti resistenti, violenti o bizzarri, presentando quindi una significativa minaccia per la sicurezza a se stessi, agli altri e agli ufficiali che devono intervenire.

Internet e la stampa sono piene di critiche contro questi strumenti a scarica elettrica con grande abbondanza di fake news: elevato numero di morti e possibilità di usare le scariche elettriche (non quelle del Taser tramite freccette!) come mezzi di tortura. Sarebbe come criticare le sigarette e le batterie per auto o i peperoncini messicani perché possono essere utilizzati per torturare!

Le statistiche relative a morti o lesioni conseguenti all’uso del Taser dimostrano che sono trascurabili rispetto ad altri mezzi di coercizione. Per contro l’esperienza di altri Stati ha dimostrato la grande utilità e sicurezza di impiego di questi strumenti, utili per impedire aggressioni contro le forze di polizia, per limitare l’uso di armi da fuoco solo a casi estremi. Ciò per il loro forte effetto deterrente realizzato mediate i punti rossi laser sul bersaglio mirato e il crepitio di avviso della scarica elettrica.

Le critiche sull’uso di queste armi non letali, che in alcuni casi possono provocare danni alla persona colpita, allo stesso identico modo di pugni, calci e bastonate, ma molto più controllabile, sono prive di senso, esattamente come le critiche ai vaccini: è vero che in un caso su mille (numero a caso) vi può essere un incidente, ma senza il Taser si avrebbero decine di morti e feriti non solo fra i delinquenti, ma anche fra i poliziotti.
Purtroppo nella nostra epoca siamo invasi da coloro che sanno solo negare, che mettono “no” davanti ad ogni cosa, per puro partito preso, ignorando realtà e logica, senza alcuna capacità costruttiva. È facile, basta avere una lingua in bocca scollegata dai neuroni, dire che non bisogna mai ferire o uccidere, ma è bene anche pensare che cosa si può fare di costruttivo per impedire ciò e chi, fra un poliziotto e un delinquente o uno squilibrato, si preferisce tutelare.

Sul piano operativo chi porta il Taser dovrà essere ben addestrato a gestire sia il Taser (con la mano sinistra) che la pistola (con la mano destra); di fronte ad un soggetto che sembra disarmato e per il cui controllo sembra bastare il Taser, si deve prevedere che improvvisamente estragga un’arma da fuoco oppure che sbuchi fuori un suo complice. In questi casi l’arma da fuoco deve essere pronta per una estrazione rapida, con il colpo in canna.

Sul piano giuridico, salvo pazzie giudiziarie, non dovrebbero essere particolari problemi. Fermo il principio della legge secondo cui il pubblico ufficiale non è tenuto a far colluttazioni con pazzi o ubriachi o bulli con rischio per la propria incolumità, non ci vuol molto a dimostrare al giudice (a quello che non ha abbastanza cervello per arrivarci da solo!) che fra tutti i mezzi di azione, l’uso del Taser è quel più controllabile e controllato ed è quello che più garantisce da eventi più gravi di quelli previsti .

7 novembre 2018

Si veda qui per un articolo vecchio sul Taser

AGGIORNAMENTO
Riporto qui il testo del cosiddetto decreto sicurezza, ma devo premettere che esso è, dal punto di vista tecnico giuridico, una schifezza, frutto di un totale marasma intellettuale della burocrazia che usa mezza pagina di frasi incompressibili per dire ciò che doveva essere detto in modo chiaro in due righe e crea quindi norme che richiedono fiumi di circolari per spiegare non ciò che c’è scritto nella legge, ma ciò che si voleva scrivere. Non sono concepibili norme crittografate per non dire chiaramente ciò che si vuol stabilire e per tutelare solo i burocrati che non vogliono mai responsabilità.

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 – Disposizioni urgenti in materia di, sicurezza pubblica,
G.U. 281del 3-12-2018
Art. 19. Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali
1 . Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale .
NOTA. Buona l’idea di dotare anche la polizia municipale di Taser; se non erano idioti lo avrebbero disposto fin dal primo momento. Solo al Ministero dell’Interno continua a regnare l’idea che vi siano agenti di PS di prima e di seconda categoria: proprio come nella fattoria di Orwell ove gli animali erano tutti eguali, ma i maiali erano più eguali degli altri.
Stupida la norma che limita l’assegnazione solo a polizia di grossi centri: ovvio che si deve dare dove serve!
Stupida l’idea di dare il Taser da sperimentare a due soggetti: se a questi per sei mesi non capita mai di affrontare persone aggressive che cosa mai possono sperimentare? Se il Taser è comodo da portare?

1 -bis . Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma.
NOTA: Pura demenzialità burocratica.

2 . Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale .
NOTA: Pura demenzialità burocratica. La sperimentazione sono anni che la fa la PS e sono vent’anni che la fa il resto del mondo. Che cosa ci sarà mai ancora da sperimentare? E che c’entra l’ASL locale?
È ora di finirla con questo sistema di coinvolgere continuamente persone in studi, conferenze, incontri, scambi di idee, basto sul nulla, buoni solo per bittare sordi e far perdere tempo a chi è pagato per agire e decidere e non per masturbarsi all’infinito su problemi che non esistono. Ci manca solo ormai che in una legge venga scritto che prima di fare qualsiasi cosa, bisogna sentire il parere dei social
Ci sono tre sole spiegazioni a queste disposizioni: 1) O al Ministero pensano che loro sono gli eletti e gli altri dei mogoloidi che hanno bisogno di mesi di studi e addestramento per farte una cosa che si può apprendere in un giorno; 2) Non hanno i soldi per comperare questi apparecchi e si inventano scuse! 3) Fanno di tutto per non dare questi strumenti alla PL.

3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
4 . I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
NOTA: Non basta dire che alla assegnazione del TASER si applicano le norme già in vigore per l’assegnazione della pistola?
5 . All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».
NOTA: Norma drammaticamente stupida. Il Taser è un prodotto brevettato che non può essere copiato e che è l’unico ad avere adeguate dori di efficienza e sicurezza. Esso ì l’unico quindi ad essere stato sperimentato dalla PS e ad essere adottato. Se si cambia la legge e si parla di “arma ad impulsi elettrici” ciò vuol dire che ogni storditore elettrico sul mercato può essere adottato, senza alcuna certificazione, senza alcuna garanzia di sicurezza, senza garanzia di poter controllare l’uso dello strumenti da parte di chi lo porta

Art. 19-ter.
Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 1. L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

NOTA: Disposizione stupidamente ridicola. Di fronte alla legge sulla PL che consente il porto dell’arma in dotazione solo sul territorio di appartenenza, si scrive ora che il singolo agente che di sua iniziativa si trova in servizio fuori del territorio (ma come fa ad essere fuori dal proprio territorio con l’arma e come fa ad essere in servizio fuori di esso?) può portare l’arma solo se opera in flagranza di reato commesso nel territorio di appartenenza.
Il cretino che ha scritto la norma voleva semplicemente dire: l’agente della polizia locale che insegue chi ha commesso un reato nel suo territorio può inseguirlo, portando la propria arma, anche fuori del proprio territorio. Ma ovviamente, per sua natura, era incapace di scrivere. Si noti che parla di illecito commesso; non se ne è accorto, ma così consente di inseguire con armi e per chilometri anche chi ha violato il divieto di parcheggio!
È mai possibile che al Ministero continuino a negare alla polizia locale, ciò che è consentito ad ogni guardia giurata, e ciò di portare l’arma in via permanente, se hanno voglia di farlo anche fuori servizio? Pur di negare ciò ricorrono a questi mezzucci ridicoli e controproducenti. A me ad esempio viene da pensare che a qualche agente della PL potrebbe venire in mente di raccontare di aver inseguito oltre confine un tizio che aveva visto mentre cercava di rubare una bici e farsi così mezza giornata di vacanza nel comune vicino! È ovvio che in molti casi saranno situazioni non comprovabili, buone solo per mettere nelle grane chi cerca di fare il proprio dovere. Di fronte a questi cavilli molti agenti preferiranno di girarsi dall’altra parte, altro che inseguire delinquenti oltre confine e rischiare una denunzia.

4-XII-2018

Nota: Si veda anche la circolare 20 dicembre 2018 n. 557/PAS/U/017997/12982

AGGIONAMENTO II

Il 17 giugno 2022 è stato pubblicato sulla G.U. il DPR 20 aprile 2022 nr. 69 ( ma dove è stato nascosto per ben due mesi?) per il “Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”. il cui art. 16 bis contiene le norme tecniche per gli strumenti tipo Taser da usare da parte della polizia, a cui rinvio.
Esso contiene un grave problema: perché non è stato previsto che (come avviene usando l’apparecchio di marca Taser), sia possibile risalire a chi ha sparato e a quante volte si è sparato. Ottima soluzione per non individuare gli autori di abusi.

I tamponi servono solo all’emergenza

 

I tamponi servono solo all’emergenza

 

di Mario Bigliettoaggiornato il 23/05/2022

da PlayMasterNews 19/12/20

È notizia freschissima la dichiarazione dell’OMS, della World Health Organization (pdf sotto), che dice che i “tamponi” sono (enormemente) inaffidabili. Lo dice in una sua “Information Notice”, una nota informativa, in cui apprendiamo che i sospetti di falsi positivi, e negativi, che in un primissimo tempo, era aprile, furono mostrati da PubMed con uno studio serissimo ― che ho spesso usato nei miei confronti con diversi medici e primari ― poi stranamente scomparso, erano più che fondati.

La nota è questa datata 7 dicembre e pubblicata qualche giorno fa, esattamente il 14.

Information Notice-WHODownload

Direi che serva ribadire l’ovvio, ossia ripetiamo cosa sia il test PCR cioè della reazione a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction o PCR). Il test ― ideato da Kary Banks Mullis, scomparso l’agosto del 2019, pare non di SARS_CoV_2 ― prevede l’amplificazione in vitro di frammenti di DNA. I miglioramenti apportati dal suo inventore hanno reso la PCR una tecnica fondamentale in biochimica e nella biologia molecolare.

In una intervista ― ancora reperibile in rete ― Kary Mullis afferma che i cicli di amplificazione, se sono eccessivi, danno risultati totalmente inaffidabili in quanto potrebbero amplificare qualsiasi acido nucleico che abbiamo nel corpo dando dei falsi positivi in percentuali del tutto inaccetabili.

Su questo punto suggerisco di dare uno sguardo alla spiegazione assai esaustiva e professionale di Enzo Pennetta.

Il numero di cicli massimo è stato poi stabilito da numerose ricerche e Università prestigiose, non ultima Oxford, in 35, oltre questi si ottiene quella che scientificamente viene definita “mmunnezza”.

Il fatto saliente è questo, un fatto già noto da parecchio tempo a me e a tanti, tranne forse all’OMS e a Speranza, e che va integrato con una ulteriore piccolissima informazione: i numeri di cicli a cui si arriva negli USA è addirittura 40, in Italia arriviamo anche oltre e pure fino a 45.

Ritengo superfluo commentare.

Adesso ci troviamo in quel mare oscuro di notizie inconciliabili con la narrazione a reti unificate del Ministero della Verità dove, in attesa che le notizie vengano cancellate e poi riscritte, abbiamo una latenza di conflitto logico insanabile e destabilizzante.

A questo punto ritorniamo a ricordare che, sempre l’OMS, ci disse che i contagiati erano il 10% della popolazione mondiale, per cui dividendo 700 milioni per i decessi covid, peraltro sovrastimati, ci ritrovavamo una letalità pari a quella dell’influenza stagionale, che l’influenza stagionale, sempre dati OMS, è scesa del novantottopercento, forse per lasciare educatamente il posto al covid, che i decessi in Italia del 2020 sono circa 700mila, l’anno scorso sono stati 650mila però quest’anno sono triplicati i decessi dei malati gravi (oncologici, ematologici, cardiopatici) per meno cure e diagnosi a causa del covid, in Lazio (immagino anche altrove) sono triplicati i bambini nati morti a causa della diagnostica ridotta a causa covid , sono aumentati i suicidi e la povertà è alle stelle, gli “assembramenti” li trovate, sempre più grandi, alle mense della Caritas.

Perché devono trovare tutti questi “positivi”?

Ma poi, positivi a cosa e che significa “positivi”?

Chi non ha sintomi, anche se “positivo“, ha una carica virale talmente bassa che contagiare sarebbe come mettere incinta una donna per immacolata concezione, facoltà che a noi miseri mortali è non è stata data.

I test sono falsati, i cicli di amplificazione eccessivi ― e se lo scopro io che non sono medico allora dei medici c’è poco da fidarsi ― la pandemia è sovrastimata, le misure antidemocratiche, ingiustificate anche se ci fosse la peste vera, sono state messe in atto da un governo illegittimo e abusivo, che usurpa la democrazia, promosso e tollerato da un Presidente della Repubblica evanescente e da un parlamento anch’esso inesistente.

Mi auguro che questi figuri vengano portati in giudizio per valutare se le mie ipotesi siano corrette o meno, personalmente ritengo il loro agire arbitrario e assolutamente fuori dall’ordinamento democratico, e ritengo pure che i danni che hanno procurato alla Nazione e al Popolo siano immensi.

Questi danni li hanno giustificati, fra l’altro, con questi ridicolissimi tamponi di cui abbiamo appena parlato, adesso mi raccomando:
Tutti chiusi in casa lontani da quelli che amate!

 

 

SCHIAVI DALLA NASCITA

Atto di Nascita
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SCHIAVI DALLA NASCITA

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU

 

Nel momento in cui i nostri genitori, in genere nostro padre, va a denunciare la nostra nascita presso l’Ufficio Anagrafe/Stato Civile, accade qualcosa! All’ insaputa dei nostri stessi genitori, viene creato per noi un nome a CARATTERI MAIUSCOLI che viene menzionato come “uomo di paglia ” o “finzione giuridica” o “soggetto giuridico”
Che potere ABBIAMO sul nostro soggetto giuridico?
NESSUNO, NE SIAMO SOLTANTO VITTIME!
PDF L’UOMO DI PAGLIA: ( link )
APPROFONDIMENTO UOMO DI PAGLIA: ( link )
ATTO DI NASCITA (parte prima)
Lo Stato Corporation Italia (come tutti gli altri stati) crea ex nihilo (dal nulla), ens legis (per effetto di legge), tramite l’atto di nascita due status, che corrispondono ad una serie di menzogne: SOGGETTO GIURIDICO e Persona FISICA.
Il neonato diventa soggetto giuridico (finzione giuridica), il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sè che lo Stato si arroga il ruolo di creditore inalienabile della artefatta finzione giuridica.
Leggendo il “legalese” di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo “trovatello” che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti, lo consegna alla pubblica amministrazione.
Questa se ne assume l’incarico (se ne appropria) tramite l’ostetrica che ne controlla la vitalità e l’ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Interessante la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
Dichiarante: COGNOME NOME
Da: COGNOME NOME
Neonato: COGNOME NOME
Ostetrica: Cognome Nome
Ufficiale medico: Cognome Nome
L’unico motivo possibile che spieghi l’utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la “Deminutio Capitis”, da cui si comprende che le prime tre figure, sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti (SOGGETTI GIURIDICI), mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di Personalità Giuridica, attribuita loro dallo Stato nell’ esercizio delle loro pubbliche funzioni.
Nell’atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di “dichiarante” asportando in tal modo il rapporto famigliare, la madre viene espressa con un moto da luogo “da” e giuridicamente viene identificata come puerpera (che non vuol dire madre), anch’ essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri a conferma di assenza di vincoli famigliari.
Viene in questo modo negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “ius sanguinis” non è applicabile, in quanto non esiste traditio sanguinis (trasmissione del sangue)
Dato che la legge italiana prevede lo ius sanguinis, ovvero si acquisisce la cittadinanza esclusivamente se si è di padre certamente italiano, visto che il padre agli atti non è menzionato come padre, la madre è puerpuera (colei che dà alla luce) ma non è madre giuridicamente, noi tecnicamente siamo tutti apolidi.
Non ci è stata trasmessa la cittadinanza, non abbiamo una provenienza ex familia ( dalla famiglia) quindi non abbiamo trasmissione genetica ipotetica di italianità.
La cittadinanza viene creata nel momento in cui veniamo registrati all’anagrafe.
COME?
Nel momento in cui il nostro atto di nascita viene inserito nei registri anagrafici Parte I Serie A e Parte II Serie B si istituisce un vero e proprio Trust (vedi definizione nel glossario) mediante il quale i genitori inconsapevoli, consegnano il nascituro sotto l’ amministrazione, la tutela e la curatela dello Stato.
Vediamo nel dettaglio come veniamo iscritti nei due registri.
Come si può vedere nel registro Parte 1 serie A, nel box grafico* a sinistra, il padre, o chi ne fa le veci, firma e viene menzionato come il dichiarante, la madre, viene menzionata come un moto da luogo “da” ed il nascituro è indicato col solo nome.
Nella colonna di destra del registro parte 1 serie A, chiuso in un altro box grafico*, c’è scritto per la prima volta il cognome e il nome del nascituro per intero, sotto c’è la firma dell’ ufficiale di stato civile (SE MANCA E’ SOLO PER UN VIZIO DI FORMA), ma non è prevista la firma dei genitori.
*Si definisce “box”, la struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto. Quando si firma all’ interno di un box, si sottoscrive solo il contenuto all’ interno del box.
Ne consegue che il dichiarante a sinistra e il nascituro (NOME COGNOME) a destra, non sono legati in nessun modo.
Si tratta in realtà di una presa in consegna, creazione ex nhilo (dal nulla) ens legis (solo per una azione di legge) di una finzione giuridica prima inesistente, chiamata centro di imputazione giuridica o soggettività giuridica.
Video “L’Atto di Nascita nel registro anagrafico ( Registro Serie A – Parte I)”
Nel Registro Serie 2 Parte B LA CESSIONE DEL BENE E’ ANCORA PIU’ EVIDENTE.
Con l’inserimento nel registro Parte 2 Serie B ha praticamente inizio la CESSIONE DEI NOSTRI FIGLI ALLO STATO con l’ ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST VIVENTE
QUELLA PARTE CHE CERCANO DI NASCONDERCI, IMPEDENDOCENE L’ACCESSO.
QUI:
1) solo due sono citati come personalità giuridiche: l’ufficiale di stato civile e l’ostetrica
2) TUTTI gli altri figuranti sono citati come SOGGETTI GIURIDICI
3) il padre non è mai citato come tale
4) la madre UNA SOLA VOLTA
5) il documento si basa UNICAMENTE SULL’ATTESTAZIONE DI NASCITA
documento altamente e fraudolentemente IMPERSONALE
6) La struttura di questo contratto è quella di un trust vivente, ove lo stato corporation è il disponente, la pubblica amministrazione il fiduciario (trustee) e il soggetto giuridico il beneficiario (eterno debitore) e su questo ESISTE UNA SOLA ED UNICA FIRMA QUELLA DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.
Ne consegue che quanto dichiarato dai “genitori” NON HA LA MINIMA VALENZA IN QUANTO MAI SOTTOFIRMATO PER AUTODICHIARAZIONE IN FEDE E IN ONORE da nessuno di loro che, NON SONO PARTE TESTIMONIANTE, NE’ DICHIARANTE.
(Potreste mai ritenere valido un contratto sottoscritto soltanto da una delle parti in causa?)
ATTO DI NASCITA (seconda parte)
A tutti gli effetti l’Atto di Nascita è un contratto!
Questo contratto non è valido per diversi motivi
– Le figure famigliari in esso contenute, come si è potuto vedere, sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
– La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius sanguinis” e di conseguenza la cittadinanza non viene trasmessa da padre certamente italiano. La contraddizione tra la negazione dello “ius sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.
– Inoltre non viene fatta menzione nell’ Atto di Nascita del debito pubblico che viene accollato al neonato, proprio tramite l’artefatta finzione giuridica. Tale debito è per sua struttura insolvibile e di fatto certifica il ruolo di debitore del neonato per tutto il resto della sua vita.
– Contemporaneamente alla nascita, sempre “ens legis” all’essere umano libero viene affiancato un’altro status giuridico, la Persona Fisica avente capacità giuridica (di essere giudicato) e che acquisirà capacità di agire al compimento del diciottesimo anno (pagherà da quel momento tutto quello di cui il soggetto giuridico è debitore, anche penalmente).
– Le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il limite del sopportabile e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente ed i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione.
– Inoltre questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di agire in prima persona, che viene esercitata attraverso la carta d’identità (che viene firmata ancora in età minore), codice fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.
CONCLUSIONE
CON L’ATTO DI NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO”, ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS E’ ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE E TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE DEL SINGOLO INDIVIDUO. Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti.
Ciononostante da quel momento si è sotto la giurisdizione dello Stato, ci si accolla la propria parte di debito pubblico e si è soggetti a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno stato di schiavitù. Chi è nuovo a questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi documenti (carta d’identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto ecc…) e noterà che il proprio NOME e COGNOME è tutto scritto in maiuscolo.
La stessa cosa la si può notare in tutte le lettere che vi arrivano (banche, equitalia, bollette, compagnie telefoniche ecc…). Per tutto ciò che riguarda tutte le vostre operazioni commerciali ed economiche e la vita sociale (a parte il penale), si fa riferimento al vostro SOGGETTO GIURIDICO.
E’ importante comprendere come questa (entità astratta) è stata creata dallo Stato per giocare un solo ruolo : quello di essere il suo debitore da spremere.
Ogni volta che vi identificate con esso, date il consenso ad una autorità dello Stato di applicare le normative del diritto positivo su di voi. E appena consegnate un vostro documento di riconoscimento nelle mani di un ufficiale che rappresenta lo Stato, date il vostro consenso allo stesso ad agire sul beneficiario, che è rappresentato dal vostro soggetto giuridico scritto TUTTO MAIUSCOLO. Quindi quel soggetto giuridico TUTTO MAIUSCOLO, non è altro che un intermediario in veste di schiavo fra la vostra vera essenza di essere umano/persona umana e i vostri vessatori.
In questo scambio viene omesso il vantaggio dello Stato, ma vengono proposti i servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti.
Per fare alcuni esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita (come ben sanno tutti) e contenente l’obbligo di rispettare i protocolli previsti da leggi non sottoscritte in cui è obbligatorio, fra altre imposizioni, vaccinare i nuovi nati seguendo protocolli sanitari assai dubbi e rifiutando di prenderne responsabilità diretta.
Citiamo anche l’istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, dovrebbe anche essere gratuita, fatto che sappiamo ben lungi dall’essere realtà. Senza parlare del fatto che i programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre che contenenti nozioni evidentemente fasulle.
Con la LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064 vengono omesse le indicazioni di padre e di madre nei certificati relativi agli atti di nascita.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L’indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
Art. 2.
L’indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Art. 3.
Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.
Art. 4.
Prima dell’ultimo capoverso dell’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
“Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell’adottante o dell’affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
“L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.
Art. 5.
Le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.
Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insertanella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Link della Legge sulla Gazzetta Ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi PER RICHIEDERE AL COMUNE COPIA ANASTATICA INTEGRALE DELL’ATTO ORIGINALE DI NASCITA DI VOSTRO FIGLIO:
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
” 2. I documenti NON possono essere sottratti all’accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.” “Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.”
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/dp352-92.htm
Legge Brunetta sulla Trasparenza della Pubblica amministrazione
art 11 CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e’ intesa come ACCESSIBILITA’ TOTALE, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla

posta elettronica certificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
“Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità
(articolo modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. TUTTI I DOCUMENTI, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono PUBBLICI e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.”
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 10 settembre 2022

PIAZZA LIBERTA’ puntata del 10 settembre 2022

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 10 settembre 2022


SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT
Ospite di Armando Manocchia la Commissione Medico Scientifica Indipendente.
Partecipano:
Dott.ssa Patrizia Gentilini oncologa emopatologa membro del CMSI
Dott. Alberto Donzelli già dirigente apicale Sanità Pubblica. Membro del Consiglio Superiore di Sanità. Presidente Fondazione Allineare Sanità e Salute. Membro CMSI.

La CMSI, la Commissione Medico Scientifica Indipendente che fa riferimento al metodo scientifico e alla medicina basata sulle prove, da tempo invita il Ministero della Salute all’attivazione di un Tavolo di Confronto Scientifico che affronti i temi cruciali quanto controversi, finora senza esito.

La CMSI, in vista delle prossime elezioni, ha tenuto venerdì mattina a Milano una conferenza stampa dove ha espresso la convinzione che qualsiasi repressione del dibattito scientifico ostacola il processo di conoscenze valide e la soluzione dei problemi.

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ASTENZIONE AL VOTO

 

 

 

Astensione al voto. “Io non voto! Non mi sento rappresentato da nessuno!” Istruzioni per l’uso 23 Maggio 2014 EUROPA UE 23 maggio – Astensione al voto: “Io non voto! Non mi sento rappresentato da nessuno!” Premetto che chi non va a votare fa il gioco di coloro che vuole combattere e che disertando le urne diventa complice di quei parassiti, ladri e corrotti che vuole combattere. Se proprio non volete votare, vi forniamo le istruzioni per l’uso per non essere considerati utili idioti. Non vogliamo entrare in merito sul fatto se è legittimo o meno invitare a disertare le urne. O se è legittimo astenersi dal voto. Sulla questione sono intervenuti tutti: politici, sacerdoti, cittadini, giuristi. Il dibattito è ampio, eccovi alcuni chiavi di lettura: Michele Ainis ha ritenuto l’astensione “una frode della Costituzione”; Antonio Baldassarre ha invitato a leggere la Costituzione quando parla di libertà di espressione e di libertà di voto per ritenere pienamente legittima sia la propaganda per la diserzione delle urne sia l’assenteismo elettorale; Gaetano Silvestri, pur ritenendo lecito astenersi, ha posto l’attenzione sulla correttezza democratica di un simile comportamento; Paolo Armaroli ha parlato dell’astensione come di un espediente lecito utilizzabile in chiave ostruzionistica; Stefano Ceccanti ha ritenuto una indebita intrusione nelle questioni temporali l’appello a non votare fatto dal cardinale Ruini. E’ importante che su questo tema intervengano anche i giuristi. Ma a patto di non ridurre una questione così complessa a facili semplificazioni. Da un punto di vista costituzionale la legittimità dell’invito a astenersi e dell’astensione al voto deve essere valutata alla stregua di tre profili: con il diritto di voto (art. 48 Cost.), con la disciplina del referendum abrogativo (art. 75 e legge n. 352 del1970), con la libertà di opinione e la disciplina della propaganda elettorale (art. 21 Cost.). Astensione e diritto-dovere di votare. L’art. 48 della Costituzione stabilisce che il voto è libero e che il suo esercizio è un “dovere civico”. Secondo alcuni questa norma vale solo per le elezioni e non per i referendum, in ragione di una pretesa superiorità della democrazia rappresentativa sulla democrazia diretta, sicché sarebbe legittimo “non votare”, anzi l’astensione equivarrebbe a un NO detto due volte. Questo argomento tuttavia prova troppo: per la Costituzione, come detto, il voto (qualsiasi voto) è personale, libero e segreto e il suo esercizio costituisce un “dovere civico”. Senza ulteriori precisazioni non sembra difficile ammettere, come fa del resto la Corte costituzionale (sent. n. 96/68), che questi principi valgano per tutte le consultazioni, politiche e referendarie. In teoria generale, anzi, le votazioni elettorali e quelle referendarie costituiscono specie del genere delle deliberazioni collettive. Ora, con tutto il rispetto per la protesta civile e democratica di coloro che non si sentono rappresentati dai partiti presenti sulla scheda elettorale delle elezioni europee. Fermo restando che, fatti alla mano, i partiti sono associazioni a delinquere di stampo politico mafioso. Preso atto che i partiti sono delle lobby, contenitori di ladri e corrotti, di parassiti e sanguisughe, di traditori e collaborazionisti che attraverso il “sistema partitocratico” della corruttela, hanno depauperato il nostro Paese delle proprie risorse economiche, politiche e sociali, etiche e morali, culturali, identitarie e valoriali, il nostro invito è quello di andare comunque a votare. C’è una larghissima parte della popolazione italiana che ha deciso di astenersi dal voto, che per protesta si rifiuta categoricamente di andare a votare. Sono elettori che credono che astenendosi cambi lo status quo. A queste elettori diciamo che non è così e che invece di disertare le urne e ascoltare l’istinto, diciamo che la forza della ragione deve prevalere sull’emotività della rabbia e dell’orgoglio e di avvalersi di un articolo della legge elettorale Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche TITOLO VII Disposizioni penali Art. 104. Comma 5. che offre la facoltà di recarsi al Seggio, farsi registrare, rifiutare la scheda elettorale verbalizzare il rifiuto e l’eventuale motivazione. Il segretario o il Presidente del Seggio sono tenuti ad ottemperare a questo articolo di legge, ma se si rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o reclami di elettori che vogliono esercitare questo diritto degli elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 4.000 euro. Il Comma 5 dell’Articolo 104 offre quindi, la grande opportunità di presentarvi al vostro Seggio elettorale, con in mano la Tessera elettorale e il documento d’identità. Giunto il vostro turno, vi farete registrare e solo al momento in cui vi stanno per dare le schede per recarsi nella cabina elettorale e quindi votare …chiedete al Presidente o al Segretario del Seggio di mettere a verbale la vostra dichiarazione d’intenti, dove farete scrivere quello che volete o vi suggeriamo testualmente: “Io non voto perché non mi sento rappresentato da nessuno” Il Presidente o iil Segretario ne prendo atto e lo trascrivo sul verbale. E il gioco è fatto. Né il Presidente, né il Segretario potrà rifiutarsi – nel caso non esitate a chiamare le FF.OO – perché stanno compiendo una flagranza di reato, e sono passibile di multa da 4.000 euro o addirittura della reclusione fino a tre mesi. Cosi facendo, è come aver votato, con la sostanziale differenza che il vostro voto non andrà a nessuno dei parassiti che vi rifiutate di eleggere e in questo modo il vostro voto, farà ugualmente cumulo alle presenze e soprattutto il vostro voto non rientra nel meccanismo del premio di maggioranza. Ricapitolando: 1) E importante andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda. 2) Non toccare la scheda elettorale (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza) 3) Esercitate il sacrosanto diritto di rifiutare la scheda (dopo vidimata), dicendo: ‘rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’ 4) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda 5) esercitare, se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio: ‘nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’) (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 – art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti. Seguendo questa procedura di legge, la scheda non risulterà nulla, e non potrà essere attribuita a nessun partito. Come abbiamo già ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori, ma benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, mantenete la calma, evitare di farvi coinvolgere in inutili discussioni (potrebbero farlo anche solo per provocarvi) e rivolgetevi alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche). Armando Manocchia