La Cassazione ha operato una vera e propria svolta sul fronte delle bollette.

Come sappiamo le bollette sono aumentate del 60% in questo mese di ottobre e questo terribile aumento dovrebbe restare fino alla fine dell’anno.

Aumenti durissimi
Tra l’altro nel 2023 è previsto che le famiglie dovrebbero pagare 5.200€ per tutto l’anno sia per luce che gas.

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Quindi si tratta di un colpo fortissimo per le famiglie italiane e tante possono non riuscire a far fronte a questa stangata. La decisione numero 34.701 del 2021 della terza sezione della corte di Cassazione arriva a cambiare molto sul fronte delle bollette. Infatti la Cassazione ha stabilito che se il contatore dell’elettricità o del gas funziona male, la colpa non è dell’utente e quindi quando arriva una delle cosiddette bollette pazze l’utente ha diritto di contestarla perché la manutenzione del contatore non spetta a lui. Questa sentenza può essere un aiuto fortissimo per gli italiani perché può consentire loro di contestare le bollette troppo alte.

Come contestare ed eviti distacco per sei mesi
Quindi gli italiani che ricevono le cosiddette bollette pazze possono effettivamente contestarle proprio segnandosi il numero di questa sentenza della Cassazione e portandola a sostegno della loro tesi. Ma una novità molto forte arriva anche dal nuovo governo Meloni. Infatti secondo delle indiscrezioni molto accreditate, il governo meloni si starebbe preparando di una vera e propria moratoria sui distacchi di luce e gas. Quindi a quanto pare col governo Meloni per ben sei mesi di mancato pagamento di luce e gas la compagnia non potrebbe staccare la fornitura.

Il grande risparmio
Quindi anche la famiglia che colleziona ben sei mesi di mancato pagamento di luce e gas non si vedrà staccata la fornitura, ma al termine dei sei mesi se non salda quello che deve effettivamente sulla fornitura ci sarà un distacco. Quindi se questa sentenza della cassazione è molto importante sono anche molto importanti le novità del prossimo governo che potrebbero cambiare molto proprio sul fronte del rapporto tra utenti e compagnie di luce e gas. Ma oggi tante famiglie sono in difficoltà ed è proprio seguendo i consigli sul risparmio delle associazioni a tutela dei consumatori che stanno un po’ riducendo la stangata delle bollette. Importante soprattutto evitare di fare lavatrice e lavastoviglie non a pieno carico ed evitare alte temperature.

NAOMI WOLF: Quello che sta accadendo

 

NAOMI WOLF: IL PEGGIO CHE POSSA ACCADERE ALLA SPECIE UMANA STA ACCADENDO

 

Stiamo vivendo un incubo, ma pare che le masse pensino sia tutto un sogno ed invece è la triste realtà di tutti i giorni…spero vivamente per loro che non si sveglino mai, ma non per mano di un siero, ma per un letargo analogo a quello degli orsi che come specie ha qualche affinità con noi umani.

Il nostro lavoro come ai tempi dell’inquisizione è diventato attualmente assai difficile e pericoloso, ci sosteniamo in prevalenza grazie alle vostre donazioni volontarie mensili e possiamo proseguire solo grazie a queste, contribuire è facile, basta inserire le vostre coordinate già preimpostate all’interno dei moduli all’interno degli editoriali e digitare un importo sulla base della vostra disponibilità. Se apprezzate quello che facciamo, fate in modo che possiamo continuare a farlo sostenendoci oggi stesso…

Distruggere le Donne, Avvelenare il Latte Materno, Assassinare bambini e Nascondere la Verità

I Pfizer Documents Research Volunteers di The War Room/DailyClout un gruppo di esperti medici e scientifici che si sono fatti altruisticamente avanti per analizzare le decine di migliaia di documenti precedentemente interni di Pfizer rilasciati su ordine del tribunale a seguito di un’azione legale dello studio di Aaron Siri, Siri & Glimstad, e di un FOIA da parte di Public Health and Medical Professionals for Transparency – hanno ora pienamente dimostrato che i vaccini a base di mRNA di Pfizer mirano alla riproduzione umana in modi completi e probabilmente irreversibili.

I nostri 3.250 volontari di ricerca, in 39 rapporti citati fino ad oggi, hanno documentato le prove di ciò che ho definito “danni a 360 gradi” alla riproduzione.

I documenti della Pfizer rivelano danni mostruosi alle mestruazioni, danni ai testicoli e all’epididimo, danni al pene, danni orribili agli ovuli e alle ovaie, meccanismi di compromissione della placenta, contaminazione del liquido amniotico e danni ai neonati. Rivelano che il latte materno di quattro donne è diventato blu-verde.

Rivelano lesioni ad almeno un neonato che si estendono fino alla morte (o all’omicidio) a causa dell’ingestione di latte materno contaminato. Rivelano livelli spaventosi di aborti spontanei. Rivelano che la Pfizer ha definito l’”esposizione” al vaccino come comprensiva dei rapporti sessuali, soprattutto al momento del concepimento. Rivelano una strana attenzione alle questioni sessuali e riproduttive dei mammiferi.

Tutti questi orrori fanno lunghe apparizioni nei documenti della Pfizer, che non avrebbero mai dovuto vedere la luce del giorno.

Presto l’umanità si renderà conto che è avvenuta la cosa peggiore che le sia mai capitata.

Presto l’umanità si renderà conto che gli aborti spontanei e i cali del tasso di natalità in tutto il mondo documentati da Igor Chudov, il calo dell’aspettativa di vita, le morti neonatali, la rovina degli ovuli e delle ovaie, sono stati fatti con consapevolezza e che, in molti casi relativi alla fertilità, i mezzi per guarire i corpi delle donne non sono chiari.

Ogni giorno la mia casella di posta elettronica è piena di donne che chiedono: “È possibile rimuovere le nanoparticelle lipidiche dalle ovaie? Mia figlia ha abortito subito dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer…”. “Mia nuora è stata vaccinata mentre era incinta. Cosa si può fare per lei?”.

Ma i principali organi di informazione, e tanto meno le nostre agenzie governative, non stanno aiutando le donne in questa crisi. Piuttosto, cercano di gettare luce su di noi e di eliminare la reputazione o di censurare coloro che portano alla luce queste prove.

Ecco solo un esempio:

In uno dei 39 reportage di War Room/DailyClout sugli sconcertanti danni e sulla scienza capovolta dei documenti Pfizer, un volontario ha recentemente commesso un errore.

In un post del 12 agosto 2022, il volontario ha contato erroneamente 11 aborti spontanei di donne a cui era stato iniettato il farmaco nel corso di uno studio clinico di Pfizer, come 22 aborti spontanei. Gli aborti spontanei erano elencati in due tabelle separate nel documento di 3.645 pagine della Pfizer; ma i codici soggetto hanno rivelato che alcuni erano duplicati. Siamo venuti a conoscenza di questo errore il 17 agosto grazie al lavoro di Naked Emperor, sul suo Substack, e di Phil Kerpen, su Twitter. Naturalmente abbiamo immediatamente corretto l’errore. Ho anche segnalato pubblicamente la correzione in tutti i podcast in cui sono apparso.

Sia l’Associated Press che la Reuters, due delle maggiori testate giornalistiche del pianeta, ci hanno dato la caccia.

Quelle testate giornalistiche che hanno attaccato in modo così aggressivo la credibilità di un team di ricercatori altamente accreditati stanno forse facendo un servizio pubblico – senza conflitti?

L’AP o dovrei dire “AP/Xinhua” – ci ha perseguito con un articolo che scagionava falsamente la Pfizer, apparso praticamente in tutti i giornali locali del Paese.

L’Associated Press è in conflitto nel coprire questa storia, a causa dei suoi legami finanziari diretti con la Xinhua News Agency, l’agenzia di stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Xinhua è anche un’istituzione di livello ministeriale subordinata al Consiglio di Stato del Partito Comunista Cinese (“PCC”) ed è l’organizzazione mediatica statale di più alto livello in Cina.

AP ha un “memorandum di cooperazione” (MOC) con Xinhua, un’entità che Reporter senza frontiere definisce “la più grande macchina di propaganda del mondo”. I membri del Congresso hanno chiesto all’AP di rilasciare la documentazione dei termini di questo MOC. . Come ha scritto il Washington Post nel 2018: “Le aziende mediatiche statali cinesi stanno rapidamente espandendo la loro integrazione con le testate giornalistiche occidentali, come parte della campagna mondiale di operazioni di influenza estera di Pechino”. A Washington, i legislatori di entrambi i partiti stanno denunciando tali accordi e chiedono alle aziende mediatiche statunitensi di assicurarsi che non diventino strumenti di propaganda del governo cinese”. L’obiettivo degli sforzi della Xinhua e del PCC per infiltrare le organizzazioni giornalistiche occidentali è quello di sospendere o indebolire le critiche occidentali al PCC.

I membri del Congresso non hanno ricevuto alcuna risposta in merito a questa partnership: “Vi scrivo oggi per assicurarvi che le relazioni d’affari di AP con Xinhua sono di natura puramente commerciale”, assicurò nel 2019 Gary Pruitt, allora presidente e amministratore delegato di AP, ai preoccupati senatori statunitensi. Oh beh, allora… non c’è niente da vedere.

Allora, chi ha criticato il PCC e la sua partnership con Pfizer/BioNTech?

Il sottoscritto.

In un’altra parte di questo Substack, ho raccontato come le iniezioni di Pfizer siano in realtà prodotte con un memorandum d’intesa (MOU) tra BioNTech e Fosun Pharmaceuticals, un’azienda farmaceutica gestita dal PCC con sede a Shanghai, in Cina. Ho spiegato come la Fosun Pharmaceuticals abbia aperto la “Fosun Pharma US” con filiali di produzione a Boston, MA, e Princeton, NJ, cosicché quando avrete un vaccino quest’anno, 2022, potreste essere iniettati con materiale o tramite IP supervisionato dalla PCC.

Ho anche raccontato come il deposito SEC della BioNTech per il 2021 sia considerato completo al 100%, un “trasferimento tecnologico” alla “Cina”: [da “Facing the Beast”, via Outspoken, della dottoressa Naomi Wolf]: “Le iniezioni di Pfizer sono in realtà prodotte con un memorandum d’intesa (MOU) tra BioNTech e Fosun Pharmaceutical”.

Nel suo pezzo su di noi, l’AP è anche riuscita in qualche modo a lasciare che l’FDA – che ha visto e firmato ognuno delle decine di migliaia di documenti contenuti nel comunicato della Pfizer se la cavasse senza dire nulla.

Sì, avete letto bene: l’Associated Press, quella potenza mondiale, non è riuscita a farsi richiamare da un’agenzia federale finanziata dai contribuenti statunitensi, incaricata di proteggere la sicurezza e la salute dei farmaci e degli alimenti americani:

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Ciò è particolarmente implausibile perché questi documenti sono sotto la custodia legale della FDA, che aveva chiesto al tribunale di ritardare la pubblicazione dei documenti di Pfizer per 75 anni. Molti dei documenti Pfizer riportano la dicitura “FDA CONFIDENTIAL” sul margine inferiore.

L’AP ha anche lasciato che Pfizer sostenesse, senza contestazioni, che uno studio clinico di Fase 3 del 2020 su “più di 44.000 persone”, metà delle quali donne, dimostrasse, secondo Pfizer, che “gli aborti spontanei non sono stati riportati come effetto collaterale del vaccino”.

In primo luogo, lo studio non ha avuto “più di 44.000 persone”.

In secondo luogo, l’AP non si è collegata a questo studio, che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, né sembra averlo verificato. Se lo avessero fatto, avrebbero dovuto informare i lettori che le donne incinte erano state escluse: “Questo rapporto non affronta la prevenzione della Covid-19 in altre popolazioni, come gli adolescenti più giovani, i bambini e le donne in gravidanza. I dati sulla sicurezza e sulla risposta immunitaria di questo studio dopo l’immunizzazione di adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni saranno riportati successivamente, e sono previsti ulteriori studi per valutare BNT162b2 in donne in gravidanza, bambini di età inferiore ai 12 anni e persone appartenenti a gruppi di rischio speciali, come le persone immunocompromesse”.

Quindi, se si escludono le donne in gravidanza, ovviamente “gli aborti spontanei non sono stati segnalati come effetto collaterale del vaccino”.

L’AP ha anche linkato un post del sito web della Mayo Clinic del 2021 (l’anno in cui le mamme vaccinate hanno iniziato ad abortire in scala) per sostenere che non c’era nulla di insolito nei tassi di aborti spontanei riportati nei documenti della Pfizer. Il sito della Mayo Clinic affermava che il tasso di aborto “normale” è compreso tra il 10 e il 20%.

Ma anche questa affermazione presenta dei problemi. Il sito afferma che “l’aborto spontaneo è la perdita di una gravidanza prima della 20a settimana. Circa il 10-20% delle gravidanze conosciute termina con un aborto spontaneo”. Ma il sito non menziona che “la maggior parte degli aborti spontanei si verifica prima della 12a settimana di gravidanza” – fino a quando non si va a cercare la sezione intitolata “Sintomi”.

Il sito MedicalNewsToday osserva che il tasso di aborto spontaneo può raggiungere il 25% nel primo trimestre, quando l’80% delle gravidanze che abortiscono si conclude. L’Università della California a Davis Health osserva che il tasso di aborto “normale” nel secondo trimestre è di circa il 2-3% fino alla 20a settimana, per poi scendere a meno dello 0,5% una volta raggiunta la 20a settimana di gravidanza. Nel terzo trimestre, tuttavia, la morte del feto è rara e non viene chiamata aborto spontaneo, ma piuttosto viene classificata come “parto morto”.

Uno studio pubblicato nel 2018 su Human Reproduction 2018 Apr 1;33(4):728-735., “Biomarkers of Preconception Stress and the Incidence of Pregnancy Loss”, ha anche osservato che una perdita di gravidanza nel primo trimestre è del 28%, ma che solo lo 0,5% delle perdite avviene nel secondo trimestre.

In altre parole, sì, circa il 25% delle gravidanze si conclude con un aborto spontaneo nel primo trimestre. Ma non è vero che il 10-20% delle gravidanze del secondo o terzo trimestre si conclude con un aborto spontaneo o una perdita di gravidanza. Quindi le rassicurazioni della Mayo Clinic – che fanno sembrare che una donna su dieci o una donna su cinque possa normalmente perdere il bambino nel primo o nel secondo trimestre o più tardi – citate dall’AP, sono gravemente fuorvianti.

Ma ora, altri siti di notizie e blog, e altri commentatori che desiderano minimizzare o “sfatare” gli alti tassi di aborto spontaneo/perdita di gravidanza per i bambini delle future mamme vaccinate, che noi e molti altri abbiamo trovato nei documenti Pfizer e VAERS, stanno ribadendo l’ingannevole “nuova normalità” dei bambini che muoiono in utero, sostenuta dall’AP.

La questione dell’età gestazionale è davvero importante per una donna. È triste abortire nel primo trimestre, quando molte donne non sanno nemmeno di essere incinte; ma un aborto nel primo trimestre, per quanto doloroso, può sembrare un periodo inaspettato.

Ma dire alle donne che è normale che fino a una su cinque abortisca nel secondo o addirittura nel terzo trimestre è tutta un’altra cosa. Un bambino morto nel terzo trimestre può significare un trauma indicibile, una visita d’emergenza in ospedale, un travaglio vero e proprio e la necessità di far nascere i resti del bambino. Può significare il pericolo di una placenta consegnata parzialmente o di una con tutti i pericoli del parto, ma con un dolore enorme in più.

Quindi no, non è vero che è normale che un feto su dieci o uno su cinque muoia in qualsiasi momento della gravidanza. AP sta quindi normalizzando in modo fuorviante la morte fetale e persino i nati morti, così come i cartoni animati stanno normalizzando la miocardite infantile.

Anche la Reuters ci ha dato addosso, attaccando un errore ormai un po’ metafisico, visto che era stato corretto da almeno cinque giorni.

Ho fornito al giornalista della Reuters la stessa citazione che avevo fornito all’AP: mentre avevamo corretto l’erroneo tasso di aborto del 44%, ho sottolineato, i tassi di aborto in altre parti dei documenti Pfizer erano ancora più alti. Ho aggiunto alla mia citazione per Reuters, il Substack del dottor Pierre Kory che analizzava un documento Pfizer, in cui anch’egli era giunto alla conclusione che l’85% delle gravidanze era terminato con un aborto spontaneo.

Il War Room/DailyClout Team 5, lavorando con Linnea Wahl, aveva dimostrato nel maggio del 2022 che c’era un tasso di aborto del 78% in una sezione dei documenti Pfizer. Dr. Pierre Kory, come già detto, aveva esaminato quella stessa sezione, e aveva trovato un tasso di aborto di oltre l’85%: . Il Dr. Joseph Mercola ha confermato il segnale di alti tassi di aborto per le mamme vaccinate nei documenti Pfizer: ha trovato un tasso di aborto e morte neonatale dell’87,5%: .

Ma come AP, Reuters ha completamente ignorato la mia citazione completa, così come ha ignorato il Team 5 di WarRoom/DailyClout, il Dr. Kory e il Dr. Mercola, che hanno scoperto in modo indipendente i devastanti tassi di aborto nei documenti Pfizer.

Anche la Reuters, da parte sua, è in grave conflitto; attraverso i suoi legami diretti, incredibilmente, con James Smith: questo signore è stato, fino al 2020, presidente e amministratore delegato della Reuters: “Presidente e Amministratore delegato di Thomson Reuters, fornitore di informazioni intelligenti per aziende e professionisti, dal 2012 a marzo 2020, e suo Direttore operativo da settembre 2011 a dicembre 2011, e Amministratore delegato della divisione professionale di Thomson Reuters dal 2008 al 2011″. Attualmente è presidente del Consiglio di amministrazione della Thomson Reuters Foundation, un’organizzazione benefica con sede a Londra sostenuta da Thomson Reuters.

Cos’altro fa James Smith, attualmente presidente della Thomson Reuters Foundation, in questi giorni?

“Direttore di Pfizer dal 2014. Presidente del nostro Comitato per le remunerazioni e membro del nostro Comitato di revisione.”

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E aggiungete questo, per buona sorte:

Ancora una volta: Reuters è in conflitto nel coprire noi, o nel coprire qualsiasi storia legata a Pfizer, a causa dei suoi legami diretti con il consiglio di amministrazione di Pfizer – legami che Reuters non ha rivelato in un pezzo sui critici di… Pfizer:

La Reuters ha rivelato i suoi gravi conflitti in merito a questo argomento, secondo la normale etica giornalistica: “Evitare i conflitti di interesse, reali o percepiti. Divulgare i conflitti inevitabili”, come giustamente richiede il Codice etico della Society of Professional Journalists?

La Reuters non lo ha fatto.

La Reuters è stata anche invocata la settimana scorsa dal dottor Fauci, non sorprendentemente, per aver “verificato i fatti” del senatore Rand Paul a vantaggio del dottor Fauci:

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Non si può inventare questo livello di corruzione.

Da quando sono apparsi questi articoli, due cause legali hanno rivelato che sia Carol Crawford del CDC, sia la Casa Bianca stessa, stavano discutendo nel 2021 il mio accurato tweet che avvertiva le donne dei danni mestruali, e quindi della fertilità, dei vaccini mRNA. La pubblicista di DailyClout, Ellen Kinally, ha scritto un eccellente comunicato stampa che inserisce questa notizia nel contesto di altri danni che il team di War Room/DailyClout sta trovando in relazione ai danni riproduttivi degli esseri umani:

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Non appena la signora Kinnally ha cercato di pubblicarlo su EIN Presswire, quell’ente ha chiuso il suo e il nostro account e ci ha informato che non avremmo mai potuto riaprirne uno.

Jim Hoft di The Gateway Pundit ha osservato che: “Loro [il team di ricerca di WarRoom/DailyClout] sono l’UNICO team che sta setacciando le decine di migliaia di documenti che Big Pharma ha voluto che i tribunali sigillassero per 75 anni”. È l’impressionante team di DailyClout che sta smascherando tutti i rischi per la salute legati ai vaccini, le serie di dati cancellati, le sperimentazioni alterate e la cabala della disinformazione sull’mRNA Covid”.

Hoft ha esaminato chi c’è dietro EIN Presswire e ha trovato simili grotteschi conflitti di interesse:

Il servizio EIN Presswire impedisce al team di DailyClout di pubblicare comunicati stampa su migliaia di testate giornalistiche”. La dottoressa Wolf ha spiegato questo sorprendente sviluppo nella sua recente intervista a WarRoom TV. I dirigenti di questo servizio di newswire sono investitori nella cura dei pazienti, nei prodotti farmaceutici e hanno origini profonde nella palude dei Democratici. Se Naomi aprisse un altro conto, EIN Presswire si terrebbe i soldi, senza alcun rimborso”.

Anche la loro C Suite è direttamente collegata a interessi farmaceutici: “Peter Stanek è il loro (COO) Chief Operating Officer, contattato all’indirizzo petr@einpresswire.com. Stanek è anche co-investitore della Machavert Pharmaceuticals”.

Tralasciando la natura comprata o corrotta di questi sforzi sempre più surreali, da parte di quelle che una volta erano piattaforme etiche, nei loro brutti sforzi di mettere a tacere i nostri avvertimenti agli esseri umani che la loro salute riproduttiva è danneggiata o distrutta da questi vaccini a mRNA:

Il vaccino Pfizer è sicuro per le donne in gravidanza e in allattamento? Per i feti e i bambini? No. E no.

Un War Room/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteer, l’illustre peer reviewer Dr. Robert Chandler, esperto di medicina sportiva che ha curato gli Angels e i Lakers, ha scoperto che le nanoparticelle lipidiche, la proteina spike e l’mRNA lasciano il sito di iniezione entro 15 minuti e viaggiano verso molti organi, tra cui fegato, milza e surreni.

Ciò conferma i risultati dello studio giapponese di biodistribuzione di Pfizer di un anno fa. Inoltre, queste nanoparticelle si depositano anche nelle ovaie, senza alcun mezzo visibile per lasciarle. Quindi, ipoteticamente, con ogni iniezione e ogni richiamo, le donne aggiungono LNP alle loro ovaie.

Il Dr. Robert Chandler ha anche trovato nei documenti Pfizer più di venti termini per indicare vari danni alle mestruazioni e ha scoperto che le donne soffrono del 72% degli eventi avversi riportati nei documenti Pfizer – di cui il 16% sono “disturbi riproduttivi”.

In altre parole, la Pfizer sapeva che stava rovinando le donne e uccidendo i bambini

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I documenti di Pfizer dimostrano che gli LNP, in particolare, sono progettati per rovinare le donne come esseri mestruati e come esseri in grado di concepire, portare in grembo, partorire e allattare in modo sicuro.

Gli LNP causano infiammazione. Il dottor James Thorp, specialista in medicina materno-fetale, ha divulgato un’ecografia della placenta compromessa di una donna incinta vaccinata con mRNA, con la sua rete di calcificazioni.

L’immagine del dottor Thorp di una placenta compromessa appare anche qui:

L’intervista che ho fatto al dottor Thorp vi terrorizzerà. Egli spiega che vede queste calcificazioni intorno alla placenta delle sue pazienti vaccinate, causate, secondo lui, dall’infiammazione (le nanoparticelle lipidiche sono infiammatorie). Il dottor Thorp avverte che queste calcificazioni limitano la crescita e lo sviluppo del feto. Sta inoltre riscontrando anomalie cromosomiche e malformazioni nei bambini nati dai suoi pazienti vaccinati con mRNA:

https://www.bitchute.com/video/kvkiLhD7TIiQ/

Anche gli uomini sono sotto attacco riproduttivo. War Room/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers Project Director e DailyClout COO Amy Kelly ha scoperto che gli ingredienti del vaccino Pfizer permeano i testicoli e colpiscono l’epididimo, le cellule del Sertoli – le cellule “nutrici” dei testicoli – le cellule di Leydig, che sono le fonti primarie di testosterone nei maschi, e le cellule germinali . In altre parole, oltre a sopprimere il numero di spermatozoi e la motilità degli spermatozoi, le iniezioni danneggiano la capacità dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti di crescere normalmente in termini di sviluppo della mascolinità stessa.

L’esame del database effettuato dalla signora Kelly ha anche rilevato che le iniezioni di mRNA hanno causato gravi lesioni ai peni degli uomini vaccinati con mRNA.

Anche le prossime generazioni sono sotto attacco: Un nuovo studio pre-print, “”La pre-esposizione all’mRNA-LNP inibisce le risposte immunitarie adattative e altera l’idoneità immunitaria innata in modo ereditabile”, di Zhen Qin, Aurélie Bouteau, Christopher Herbst e Botond Z. Igyártó, mostra che l’iniezione di mRNA può influenzare le generazioni future: ”…i topi pre-esposti alla piattaforma mRNA-LNP possono trasmettere i tratti immunitari acquisiti alla loro prole…“. E continua dicendo: “Quindi, questi dati nel complesso supportano che i cambiamenti immunitari indotti dal vaccino mRNA-LNP nei genitori possono essere trasmessi alla prole”, nonché: “… il nostro studio… mostra la capacità di questi vaccini di trasmettere la protezione a livello transgenerazionale…”.

Il pre-print include il grafico sottostante, che illustra come in due o quattro cucciolate – dagli stessi genitori – gli effetti dell’RNA trasportato tramite nanoparticelle lipidiche iniettate nei topi persistano nella loro prole.

Non sono solo i bambini nell’utero o quelli della prossima generazione a essere danneggiati dalle iniezioni di mRNA.

I bambini vivi vengono danneggiati nell’atto stesso dell’allattamento, il modo più sacro e primordiale in cui un neonato sperimenta il sostegno, il nutrimento e l’amore.

Il polietilenglicole (PEG), un sottoprodotto del petrolio che riveste le nanoparticelle lipidiche, entra nel latte materno e gli studi del NIH lo confermano. Cosa fa l’mRNA del latte materno ai neonati? Non lo sappiamo. Di certo i bambini non stanno bene e sono inconsolabili: “Un sondaggio online condotto su 4455 madri che allattano e che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna ha rilevato che il 7,1% delle madri ha segnalato un effetto avverso nel proprio bambino allattato al seno.

I sintomi più frequenti sono stati l’aumento della sonnolenza e l’aumento del nervosismo, entrambi presenti in circa il 3% dei neonati, con una frequenza maggiore dopo la seconda dose. Tra gli effetti collaterali segnalati con minore frequenza figurano febbre, eruzioni cutanee, diarrea, vomito, variazioni della frequenza di alimentazione e altri sintomi vari. Tutti erano numericamente, ma non statisticamente, più frequenti dopo la seconda dose”.

Lo stesso sommario di studi ha trovato mRNA nel latte materno di donne vaccinate. “Trentasei dei 40 campioni di latte in uno studio e 5 dei 309 campioni di latte in un altro presentavano livelli di mRNA rilevabili”. (Il rapporto, tra l’altro, è stato modificato il 15 agosto 2022, quando l’esame di questi problemi è iniziato seriamente).

Come è prevedibile, i bambini nati in un ambiente in cui le nanoparticelle lipidiche danneggiano o infiammano la placenta, causando calcificazioni e limitando la crescita del feto e, una volta nati, lottando per sopravvivere con una dieta a base di latte materno, mRNA e glicole polietilenico, stanno morendo in tutto il mondo.

Ho riferito per la prima volta della “moria di neonati” globale qui, tre mesi fa:

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La BBC, come ho menzionato nel saggio precedente, ha riferito di un “picco” di morti di neonati in Scozia (il loro eufemismo per indicare un raddoppio del numero di neonati morti). La mia segnalazione della “moria di neonati” in Scozia è una preoccupazione ripresa da gruppi di donne scozzesi che mi contattano in cerca di risposte. La morte dei neonati altrove è confermata da Etana Hecht e Igor Chudov.

Un gruppo di giornaliste israeliane, come riportato da Etana Hecht, ha trovato rapporti VAERS che mostrano che – contrariamente al documento informativo della FDA in cui si afferma che la maggior parte degli eventi avversi nello studio clinico di Pfizer non erano gravi – almeno 58 casi di effetti collaterali pericolosi per la vita sono stati riportati per i neonati di età inferiore ai 3 anni che hanno ricevuto i vaccini mRNA. Per alcuni di questi bambini non è chiaro se siano sopravvissuti. Non è nemmeno chiaro perché i bambini siano stati vaccinati e se facessero parte o meno degli studi clinici.

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I bambini morti infestano il database VAERS: I ricercatori del Team Five of the War Room/DailyClout hanno anche scoperto che più di 3800 bambini nel database VAERS sono morti dopo che le loro madri avevano ricevuto vaccini mRNA:

“Secondo il VAERS, tra il 1998 (la prima data di segnalazione del VAERS) e il maggio 2022, il numero totale di donne incinte che sono state vaccinate per tutte le malattie e che poi hanno perso i loro bambini è stato di 6.695. Questi bambini sono morti a causa di aborti spontanei e disturbi fetali come l’arresto cardiaco e l’igroma cistico” (una sacca piena di liquido che si forma sul collo del feto, indicativa di un’anomalia linfatica).

Ma solo negli ultimi due anni, 3.816 bambini sono morti dopo che le loro madri hanno ricevuto un vaccino COVID-19 prodotto da Moderna, Pfizer/BioNTech o Janssen (Tabella 1). Queste donne sono state vaccinate tra dicembre 2020 e marzo 2022. Ciò significa che il 57% di tutte le vaccinazioni che hanno causato la morte di un bambino o di un feto negli ultimi 25 anni circa si è verificato quando le donne incinte hanno iniziato a ricevere il vaccino COVID-19. [Corsivo mio]

“Sempre secondo VAERS, sappiamo che molto presto entro i primi 10 giorni dopo che queste madri sono state vaccinate contro il COVID-19, 1.559 dei loro bambini o feti sono morti. I restanti 2.257 bambini sono morti dal decimo giorno in poi. [Delle donne incinte che hanno avuto aborti spontanei o i cui bambini sono morti per altri disturbi fetali, il 20% ha perso i propri figli lo stesso giorno in cui le madri sono state vaccinate e il 21% ha perso i propri figli nei 9 giorni successivi (Tabella 2). Può essere una coincidenza che una donna vaccinata contro il COVID-19 perda il suo bambino e che il 41% delle volte il bambino muoia entro 10 giorni dalla vaccinazione della madre?

La storia che sto raccontando e che Amy Kelly e i volontari della War Room/DailyClout Research Volunteers stanno raccontando, con una fonte primaria dopo l’altra che documenta la storia, rivelando i danni a 360 gradi alla riproduzione umana come rivelato nei documenti della Pfizer, sembra rompere un enorme tabù mediatico.

Non è una sorpresa.

Se aveste, intenzionalmente o accidentalmente, rovinato il futuro della razza umana, o rovinato il futuro di circa la metà di essa, e aveste ucciso e malformato un sacco di bambini lungo la strada, probabilmente cerchereste anche di sparare al messaggero.

Nel programma britannico di Mark Steyn ho parlato dei danni dei vaccini a base di mRNA sui bambini, degli orribili danni riproduttivi e dei danni al latte materno, riportati nei documenti della Pfizer. Ho notato che la BBC (che prende i soldi di Gates) ha evitato di dire che in Scozia stavano morendo un numero di bambini doppio rispetto al solito.

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A quanto pare, questo argomento era talmente “radioattivo” che un opinionista della BBC, il dottor Matthew Sweet, di BBC3 Radio (che mi perseguita dal 2019, quando scrissi un libro che conteneva un capitolo su… come una pandemia del XIX secolo portò lo Stato ad assumere il controllo sui corpi e sulle vite private dei cittadini), ha scritto una lettera isterica a GB News e a Mark Steyn, attaccando la copertura di Steyn; ha pubblicato la lettera su Twitter:

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Il dottor Sweet ha paragonato il lavoro di Steyn a “liquami versati su una spiaggia”; si è soffermato su di me (insieme ad altri ospiti passati del programma di Mark Steyn), identificato con l’epiteto di “teorico della cospirazione”.

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Metro UK, un sito di notizie un tempo oggettivo, nel coprire questa storia, ha tolto dal contesto un mio tweet (che citava direttamente il sito web di Moderna, che usava “piattaforma software” come metafora) in modo fuorviante. Si tratta di una tattica ormai tipica di molti organi di informazione, che si ripresenta regolarmente da quando il CDC e persino la Casa Bianca hanno apparentemente colluso con Twitter per discutere di come mettermi a tacere sulla questione dei danni alla riproduzione.

Ho dato al dottor Simon Goddek, mio amico, lo scienziato rispettato che è un eroe nel mio libro I corpi degli altri: Covid-19, the New Authoritarians, and the War Against the Human, un’intervista nel suo podcast sui danni alla placenta, ai bambini e alla gravidanza.

L’intervista è stata censurata, mi ha detto, da Spotify.

Come ha detto la mia pubblicista Ellen Kinnally, il promemoria con il mio nome è stato ovviamente diffuso.

Tutta questa censura estenuante e fastidiosa, e questo contraccolpo antiamericano, potrebbero significare che, mentre denunciamo rigorosamente, con una documentazione primaria, i danni riproduttivi causati dai vaccini a base di mRNA alle donne e ai bambini, e agli uomini, sembriamo aver superato il bersaglio più grande di tutti?

L’AP, la Reuters e la BBC non dovrebbero fare i loro servizi indipendenti, e porre in modo indipendente (invece di “chiedere ai portavoce di Pharma”) queste domande:

I vaccini a base di mRNA danneggiano le donne in gravidanza? Fanno male al latte materno e ai neonati? Danneggiano i testicoli e l’epididimo, le cellule di Leydig, le cellule di Sertoli e le cellule germinali? Attraversano la placenta? La compromettono? Il PEG, un sottoprodotto del petrolio, è presente nel latte materno?

Queste iniezioni di mRNA stanno rovinando le donne e uccidendo i bambini?

Sì, l’AP e la Reuters, il Guardian e la BBC, il New York Times e il Washington Post – anzi, tutti i soldi di Gates e del CARES Act, le prostitute – dovrebbero porsi queste domande.

EIN Presswire, anch’essa apparentemente in conflitto, dovrebbe permetterci di inviare un comunicato stampa per far sapere al mondo che le serie discussioni sulla salute delle donne e sulla fertilità sono state soppresse dal CDC, da Big Tech e forse anche dalla Casa Bianca, danneggiando così milioni di donne americane e i loro bambini.

Sì, queste istituzioni di “interesse pubblico” dovrebbero agire in base alle loro responsabilità nei confronti dell’umanità.

Ma la visione di un ambiente di notizie, comunicati stampa e commentatori non corrotto è ormai un sogno ingenuo.

Ogni giorno mi sveglio con il mio personale fardello karmico di affrontare, attraverso i superbi rapporti della War Room/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, nuove informazioni su ciò che la storia presto descriverà come l’attacco globale sistemico all’umanità e alla sua capacità di riprodursi in modo sicuro – un attacco che l’ha quasi fatta fuori.

Quotidianamente, ci assumiamo l’onere di raccontare questa storia oscura ma vitale al mondo perché quelli che si definiscono giornalisti, quelli che si chiamano servizi di stampa, che si chiamano servizi di comunicati stampa, che si chiamano emittenti governative britanniche, sono purtroppo così corrotti da essere – non disponibili.

Mentre si apre l’abisso della sopravvivenza umana, questi traditori dell’umanità sono troppo preoccupati per documentarlo, perché sono occupati.

Sono impegnati a incassare gli assegni.

Dr Naomi Wolf

Fonte: naomiwolf.substack.com

 

Obbligo vaccinale COVID

Obbligo vaccinale COVID: Ecco cosa è veramente in gioco con la prossima sentenza della Corte Costituzionale

Chi volesse veramente capire cosa è veramente in gioco con la prossima sentenza della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale COVID legga questa splendida e chiara intervista a Carlo Iannello, professore di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’intervista del prof. Iannello è stata rilasciata a Andrea Caldart e pubblicata su Quotidiano.Web.

Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli
Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli

Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli (dove insegna Biodiritto, Diritto dell’ambiente e Diritto pubblico dell’economia) e Professore invitato presso l’Università di Paris 2 Panthéon Assas e altre università estere, esce con il suo novo libro dal titolo: L’“Interpretatio abrogans” dell’art. 32 della Costituzione.

L’autore, indicato da più parti come il massimo esperto di ricerche sui servizi pubblici locali e nazionali, attraverso le quali ha criticamente analizzato i processi di privatizzazione, stavolta pone il suo pensiero critico su varie ordinanze relative alla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2, per le quali a breve la Consulta dovrà pronunciarsi.

Lo abbiamo intervistato sul contenuto del suo libro.

Professore a breve, il 30 novembre, la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. Lei ha appena pubblicato un libro proprio a commento di queste ordinanze (C. Iannello, L’«interpretatio abrongans» dell’art. 32 della Costituzione, Editoriale scientifica, 2022).

Ci può rappresentare cosa è stato chiesto alla Consulta e qual è la posta in gioco?

La posta in gioco è altissima. Riguarda la libertà di cura, che è messa in pericolo, come spiegherò, da una singolare motivazione di una delle ordinanze di rinvio alla Consulta, la prima in ordine temporale, ed anche autorevole, data la sua provenienza.

Alla Consulta, infatti, sono giunte molte ordinanze che contestano la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 imposto ai sanitari. Ad oggi ne conto dieci. Da ultimo, abbiamo un’ordinanza del Tribunale di Padova del 14 luglio e una del Tribunale di Brescia del 22 agosto.

Ogni ordinanza è una questione a sé stante perché diversi sono i casi concreti che sono sottoposti all’attenzione del giudice. Il giudice si deve attenere alle specificità del caso sottoposto al suo esame per porre una questione alla Consulta.

Per fare ordine diciamo che possiamo classificarle in due filoni.

Un primo, il più numeroso, riguarda le modalità con cui è stato introdotto l’obbligo. Queste ordinanze non contestano la legittimità costituzionale dell’obbligo in sé, ma accendono i riflettori su alcune specifiche conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo. Ad esempio, vi è il caso di una psicologa sospesa che aveva chiesto di svolgere il lavoro da remoto. Il giudice ha sollevato alla Corte la questione dell’irragionevolezza della normativa (contrasto con l’art. 3 Cost.) perché non ha senso impedire lo svolgimento da remoto dell’attività, visto che non sussiste alcun pericolo di contagio. L’ultima ordinanza di questo tipo, in ordine temporale, è quella di Brescia di agosto. In questo caso, il giudice ha affermato che contrasta con la dignità umana la previsione della completa assenza di retribuzione per il non vaccinato sospeso (contrasto con il diritto al lavoro, art. 4 Cost.).

Ove fossero accolte, non verrebbe meno la legittimità dell’obbligo, ma alcune conseguenze del suo mancato rispetto.

Poi vi sono altre questioni che hanno contestato, invece, proprio la legittimità dell’obbligo per contrasto diretto rispetto all’art. 32 Cost. Queste ordinanze sono, ovviamente, le più importanti perché pongono dubbi sullo stesso impianto della normativa in tema di obbligo vaccinale. Tali questioni sono state sollevate da due giudici: a marzo dal CGARS (il massimo organo della giustizia amministrativa della regione siciliana: i suoi giudici sono consiglieri di Stato) e, ad aprile, dal Tribunale di Padova.

Ma, benché mirino allo stesso obiettivo (dichiarazione dell’incostituzionalità della legge), hanno motivazioni talmente diverse che l’accoglimento dell’una o dell’altra potrebbe avere effetti pratici radicalmente differenti. A seconda che la Corte Costituzionale sposi il ragionamento del giudice siciliano o di quello padovano si avranno effetti addirittura opposti, anzi, incompatibili.

Che significa? Ci può spiegare? Come è possibile che due ordinanze, entrambe volte a far dichiarare l’incostituzionalità della medesima legge in tema di obbligo vaccinale, possano avere effetti pratici così differenti?

Per comprendere la questione occorre fare una premessa.

Come è noto, l’art. 32 Cost. consente un trattamento sanitario obbligatorio, ma solo a determinate condizioni. Vi deve essere, cioè, un doppio «beneficio»: per la collettività e, allo stesso tempo, per l’individuo.

La sussistenza del beneficio per la collettività è una condizione essenziale, nel senso che integra un obiettivo di salute pubblica, l’unico obiettivo che legittima la deroga all’autodeterminazione individuale in materia sanitaria. Inoltre, tale requisito, logicamente, precede la valutazione della sussistenza dell’altro presupposto. Solo se un trattamento sanitario è in grado di apportare un beneficio per la collettività, si può ipotizzare di renderlo obbligatorio. Una volta risposto affermativamente a questa domanda, si passa alla verifica della sussistenza del beneficio individuale, cioè che gli effetti collaterali siano transitori e lievi.

Tradizionalmente, il beneficio per la collettività è sempre stato ancorato all’impedimento della trasmissione dell’infezione, che riesce a determinare il blocco della sua circolazione attraverso la cosiddetta immunità di gregge. Solo così si garantisce che il trattamento sanitario obbligatorio realizzi un obiettivo di tutela della salute pubblica.

Nelle ordinanze di rimessione alla Corte, entrambi i giudici prendono atto che il vaccino non blocca la trasmissione del virus, però prendono strade opposte.

Il CGARS ritiene, infatti, che nonostante il vaccino non blocchi la trasmissione del virus, il beneficio per la collettività sia integrato lo stesso. Afferma cioè che la vaccinazione obbligatoria per il Sars-Cov-2 ha rappresentato, comunque sia, una politica costituzionalmente legittima, perché la vaccinazione per il Sars-Cov-2, anche se non incide sul contagio, riduce la pressione sugli ospedali. In questo modo, però, capovolge la logica tradizionale in materia, ammettendo che un obbligo di trattamento sanitario possa essere adottato anche se non realizza un obiettivo di salute pubblica, ma si limita a migliorare l’efficienza degli ospedali. I dubbi che il CGARS solleva alla Corte Costituzionale riguardano, pertanto, un altro aspetto, cioè il beneficio individuale: la questione è stata sollevata perché, in questo caso, ci sono molti più effetti avversi rispetto ai vaccini tradizionali.

Il giudice padovano, invece, ha seguito la strada opposta, attenendosi scrupolosamente all’impostazione tradizionale: ha ritenuto, cioè, che la vaccinazione obbligatoria non abbia raggiunto l’obiettivo che si era proposto (formalizzato nelle stesse leggi impositive dell’obbligo, che discorrono di «prevenzione dell’infezione»), cioè la «prevenzione dal contagio», per cui esse non hanno realizzato un obiettivo di tutela della salute pubblica. Secondo il giudice padovano, dunque, la disciplina sull’obbligo vaccinale è incostituzionale perché difetta il presupposto, essenziale e logicamente preliminare, della tutela della salute pubblica, cioè del beneficio per la collettività. In questo caso, la vaccinazione non si distinguerebbe da qualsiasi altra cura, perché è volta solo ad evitare le forme gravi della malattia, e dovrebbe essere retta dal principio di libertà: tutti coloro che vogliono vaccinarsi possono farlo, ma nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, nemmeno se la cura si rivelasse salvavita.

Perché queste due impostazioni produrrebbero, secondo lei, conseguenze del tutto opposte?

Molto semplice. Se si consolidasse la tesi, per ora isolata, del CGARS, per cui la diminuzione delle ospedalizzazioni può essere un obiettivo in grado di giustificare un obbligo sanitario, la libertà di cura sarebbe finita. Ogni farmaco potrebbe essere imposto come obbligatorio. Se questa tesi avesse l’avallo della Consulta, il risultato sarebbe quello di cancellare in via interpretativa l’articolo 32 Cost, che è un articolo che pone la libertà di cura tra i diritti «fondamentali».

Se invece passasse, come auspicabile, la tesi del Tribunale di Padova, invece, non cambierebbe nulla rispetto al passato. Le politiche di vaccinazione obbligatoria saranno sempre possibili e compatibili con la Costituzione a condizione che si rispetti la razionalità, democratica e costituzionale, della vaccinazione obbligatoria: cioè che il vaccino, in quanto capace di fermare la trasmissione del virus, determini il raggiungimento di un obiettivo di salute pubblica: l’immunità di gregge.

Ci potrebbe chiarire qual è la razionalità democratica dell’obbligo vaccinale di cui discorre?

Chiariamo un punto.

L’assenza di obbligo vaccinale è del tutto coerente con gli ordinamenti liberal-democratici (è il caso, ad esempio, della Spagna o dell’Inghilterra). La sua imposizione, invece, in quanto coarta una libertà fondamentale, può essere coerente con gli ordinamenti democratici, ma a condizione che si rispettino alcuni presupposti.

Essa si fonda sul principio solidaristico. Il principio solidaristico vuole che tutti si vaccinino per proteggere chi non può farlo: c’è un nesso indissolubile tra immunità di gregge, tutela dei vulnerabili, obbligo solidaristico. La solidarietà impone di raggiungere l’immunità di gregge in modo da proteggere i fragili, cioè coloro che non possono vaccinarsi per ragioni mediche. La solidarietà regge interamente la razionalità dell’impianto: non solo la compressione dell’autodeterminazione individuale (l’obbligo), ma anche la limitazione della singola libertà con cui si ‘sanziona’ il mancato adempimento dell’obbligo: se anche il vaccinato trasmettesse il virus, infatti, che senso avrebbe escludere il non vaccinato da una data attività?

Se la Corte costituzionale non dovesse chiarire che l’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 è incostituzionale «proprio» perché manca il beneficio per la collettività, anche qualora annullasse la legge sulla base delle motivazioni addotte dal CGARS, si rischierebbe un’abrogazione in via interpretativa dell’art. 32 Cost. Se non si respingesse l’idea per cui un farmaco può essere reso obbligatorio solo perché capace di ridurre il carico ospedaliero, verrebbe meno ogni argine all’imposizione di obblighi. Anche il farmaco contro il colesterolo o quello contro l’ipertensione o qualsiasi altro farmaco potrebbero diventare obbligatori! Tutti i farmaci, infatti, per essere autorizzati, devono dimostrare di essere efficaci. Ma non finirebbe qui. Persino l’assenza di risorse economiche per il SSN potrebbe legittimare un obbligo!

L’art 32 Cost. sarebbe cancellato assieme alla libertà di cura.

Non le si potrebbe obiettare che questa deroga ai principi ordinari è stata resa necessaria dall’emergenza?

Grazie della domanda. In primo luogo, da giurista, devo dire che leggendo la legge impositiva dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 non si riscontra nessuna deroga a questa razionalità. E non avrebbe potuto essere diversamente. Il legislatore ha cercato di conseguire, infatti, l’obiettivo della prevenzione del contagio o dell’infezione. Quindi la legge, in tema di obbligo, ha seguito l’impostazione tradizionale. È stato poi il CGARS, una volta preso atto che il vaccino in realtà non blocca affatto la trasmissione del virus, a dare una nuova e pericolosa interpretazione a questa razionalità. Ma comprendo a cosa tende la domanda e rispondo, ponendo un’altra domanda. Mi sa dire lei, allo stato attuale, quale ambito della vita associata non è toccato dall’emergenza? Abbiamo emergenza sanitaria, ambientale, energetica, economica, e adesso, da ultimo, anche l’emergenza bellica, che potrebbero durare anni. La motivazione data dalle forze politiche all’ultima emergenza cui ho fatto riferimento, dando sostegno militare all’Ucraina attraverso la fornitura di armi, sta proprio nella necessità di proteggere la libertà contro il dispotismo. Allora chiariamo un punto: o le democrazie riescono ad affrontare le emergenze difendendo le libertà, oppure avremo democrazie senza libertà, che però non potremo più chiamare democrazie.

Ci sta dicendo che, seguendo il ragionamento del CGARS, si porrebbero le premesse per curare in forma obbligatoria tutta la popolazione?

È così, ma mi serve una premessa. Il Covid ha prodotto due anni di grande confusione istituzionale (per essere cauti con i termini) e di profonda lacerazione sociale, per cui ci si dovrebbe approcciare alla lettura del mio libro comprendendo che tento di guardare al futuro, non al passato. Il Covid, con tutte le conseguenze che ha prodotto, anche sul piano dei rapporti personali, è alle nostre spalle. Le libertà di cui disponiamo in quanto cittadini e in quanto persone riguardano, invece, il nostro futuro, quello del nostro paese e dei nostri figli. Cerchiamo di abbandonare i pregiudizi, gli stereotipi banalizzanti, come quello di no-vax, gli scontri surreali tra fantomatici no-vax e pro-vax e cerchiamo di guardare al merito delle questioni. Solo così possiamo preparare il futuro, senza restare impaludati in un passato che ha fatto già molti danni.

Il ragionamento del mio libro parte dalla razionalità liberal-democratica e costituzionale dell’obbligo vaccinale. Razionalità che espongo per chiarire la radicale incostituzionalità dell’obbligo di cura, cui ci porterebbe l’interpretazione molto, ma molto discutibile del CGARS. Il problema è che i principi affermati dal CGARS sono contenuti nell’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, per cui, se non fossero respinti dalla stessa Consulta in sede di giudizio, si consoliderebbero, con l’avallo più autorevole possibile, e sarebbero destinati ad avere effetti profondi nei prossimi anni!

Occorre poi considerare che c’è anche un movimento volto proprio a modificare la razionalità delle politiche di trattamento sanitario obbligatorio.

A cosa si riferisce?

C’è un documento recente dell’OMS del 30 maggio 2022 su etica e trattamenti sanitari obbligatori, che afferma proprio questo: lo cito in inglese, dal testo originale.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2022.1
«Mandatory vaccination should be considered only if it is necessary for, and proportionate to, the achievement of one or more important societal or institutional objectives (typically but not exclusively public health objectives, which may also be in service of social and economic objectives). Among others, such objectives may include interrupting chains of viral transmission, preventing morbidity and mortality, protecting at-risk populations and preserving the capacity of acute health care systems or other critical infrastructure».

Insomma, se non si blocca sul nascere questa tendenza, anche obiettivi economici o sociali, come ci dice l’OMS, potranno legittimare obblighi di trattamento. Quindi i trattamenti sanitari obbligatori saranno disancorati dalla tutela della salute pubblica, il solo cardine su cui (con consenso unanime dei costituzionalisti) sono stati fino ad oggi ancorati.

Ed anche diminuire la pressione degli ospedali, come nel caso sottoposto all’esame della Consulta, potrà consentire, in futuro, obblighi di trattamento sanitario.

Ma la comunità dei giuristi non dice nulla sul punto?

Purtroppo, i giuristi non stanno dedicando la dovuta attenzione al tema. Ma non mi stupisco. Mi rendo conto che non è chiara la posta in gioco e che molti di loro stanno ancora con la mente rivolta ai due anni di pandemia che sono alle nostre spalle. Ricordo una battuta di Sabino Cassese durante un convegno a Palermo nel 2002, che mi fece molto sorridere: si discuteva di un tema che Cassese, a ragione, considerava defunto ma sul quale erano appena apparse numerosissime monografie giuridiche e disse più o meno così: “i giuristi non sono in grado di predire nemmeno il passato, per cui continueranno a lungo a studiare questo argomento”.

Spero solo che i giuristi, questa volta, smentiscano Cassese, e comprendano qual è la posta in gioco prima che sia troppo tardi. Il tempo, tuttavia, non è molto.

Cosa ci può dire in conclusione?

Credo che se non avessimo passato questi due anni così duri, il mio libro sarebbe stato considerato un libro sull’ovvio, cioè una banale ricostruzione di principi da tempo acquisiti nel diritto costituzionale dei paesi democratici, su cui, peraltro, c’è sempre stato il consenso unanime dei costituzionalisti. Adesso, invece, c’è una tendenza acritica a trovare giustificazioni per sostenere la legittimità di quanto fatto nel recente passato, che non riesce a scomparire dalla mente delle persone. Bisognerebbe aprire la finestra e far entrare un poco d’aria fresca. La questione interessa il futuro, il passato è ormai alle nostre spalle e nessuno può cambiarlo: da questa decisone, invece, dipende il nostro futuro.

In conclusione, dovremmo prendere atto che le posizioni radicali fino ad oggi sostenute sono state mosse da pregiudizi, umanamente comprensibili perché fondati sulla paura, ma oramai, sulla base dell’esperienza quotidiana che ognuno di noi ha dell’efficacia di questi vaccini, della giurisprudenza pregressa della Consulta, dell’art. 32 della Costituzione, si dovrebbe affermare l’incostituzionalità della disciplina in tema di obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 in conformità con il diritto consolidato in materia, riassunto efficacemente nell’ordinanza di Padova. Una dichiarazione di incostituzionalità basata sull’interpretazione consolidata dei principi della Carta, peraltro, non potrebbe avere alcun effetto su quanto già accaduto nel nostro Paese durante l’emergenza pandemica. Viceversa, accogliere la singolare motivazione del CGARS significherebbe modificare radicalmente il tema della libertà di cura e aprire un varco verso l’ignoto di cui è impossibile prevedere le conseguenze. E chi vorrebbe assumersi, nella situazione drammatica in cui ci troviamo, la responsabilità di condurci in una situazione dagli effetti imprevedibili?

Andrea Caldart

 

OBBLIGO VACCINALE E’ INCOSTITUZIONALE

L’obbligo vaccinale è incostituzionale, Consiglio Giustizia Amministrativa regione Sicilia

Arriva una nuova sentenza contro l’obbligo vaccinale, questa volta grazie a un ricorso di uno psicologo, che si era vista negare giustizia dal Tar. Ha fatto opposizione e ha vinto. “Mai nella storia della nostra Corte Costituzionale, dal 1952 ad oggi, una normativa dello Stato è stata così contestata e impugnata per tante ragioni di illegittimità quale fonte di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini”, commenta l’Avvocato e Presidente EUNOMIS.

“Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante nel presente giudizio impugnatorio nei termini che saranno di seguito esposti, in quanto dalla decisione della Corte costituzionale dipende l’esito del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha censurato l’imposizione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e le conseguenze derivanti dall’inadempimento di detto obbligo.

9.1. Né l’interesse della parte appellante può essere soddisfatto mediante “sospensione impropria” del presente giudizio, nelle more della decisione della Corte costituzionale su analogo incidente sollevato da questo stesso CGARS in altro giudizio (ordinanza 22 marzo 2022 n. 351), in quanto tale sospensione impropria, stigmatizzata dalla stessa Corte costituzionale (Corte cost., 23 novembre 2021 n. 218) precluderebbe alla parte la possibilità di partecipare alla discussione dell’incidente davanti la Corte costituzionale, alla luce del vigente regolamento di procedura della Corte stessa.

10. Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio anzitutto osserva che non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato, come si argomenta dall’art. 9 e dall’art. 62 comma 4 c.p.a. e quindi non può esimersi dall’esaminare nel merito l’incidente cautelare.

10.1. Sempre ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, deve prioritariamente procedersi all’esame del primo motivo di ricorso, sulla base della valutazione tipica della presente fase cautelare, e del profilo del periculum in mora, in modo da evidenziare come la pronuncia sia rilevante al fine di decidere il ricorso nella presente sede cautelare.

11. Non risulta fondata la censura incentrata sul vizio di violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e alla l.r. n. 10 del 1991 (ora sostituita dalla l.r. n. 7 del 2019)”.

Lo psicologo non ha prodotto esenzioni all’ordine, ma ha mandato la ricetta di una visita allergolocica. Sulla base di questa documentazione per la corte non esiste visto procedurale, a cui si è appellato l’ordine per sospenderlo.

“Nella presente controversia risulta quindi rilevante accertare se l’obbligo di vaccinazione nei termini indicati dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie sia costituzionalmente legittimo e se sia costituzionalmente legittimo l’effetto sospensivo dall’attività professionale, circostanze su cui si appuntano i successivi motivi di ricorso.

Che cosa ha chiesto

Lo psicologo nel ricorso in appello si è lamentata l’erroneità dell’ordinanza per vizio di motivazione e sono stati riproposti i motivi di ricorso dedotti in primo grado e, in particolare:

– violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e alla l.r. n. 10 del 1991;
– violazione del principio di proporzionalità quanto all’effetto sospensivo dell’accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale;
– questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, con riferimento sia all’imposizione dell’obbligo vaccinale (comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021), sia con riferimento all’effetto sospensivo (comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021).
E ciò in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale:
– il trattamento sanitario può essere imposto a patto che sia efficace non solo per sé stessi ma anche per gli altri e a patto che esso non sia pericoloso per l’individuo che subisce il trattamento, visto che, in questo caso, si violerebbe direttamente il secondo comma dell’art. 32 Cost. che afferma “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
– la disposizione non rispetta le prerogative dei diritti della persona allorquando vieta di lavorare senza alcun indennizzo al soggetto non vaccinato;
– il comma 5 dell’art. 33 Cost. condiziona l’esercizio della professione al solo superamento dell’esame di Stato;
– la disciplina emergenziale comportando, quale conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, l’impossibilità di svolgere la professione di psicologo, appare in contrasto anche con l’art. 35 comma 1 Cost. che tutela il lavoro e i lavoratori, inclusi i liberi professionisti.
– l’impedimento al lavoro quale conseguenza della “scelta di non vaccinarsi con un farmaco oggetto di un’autorizzazione emergenziale condizionata introduce anche una discriminazione, basata sulle opinioni e su una condizione personale, non consentita dall’art. 3 Cost.”.

Cosa prevede la giurisprudenza in materia di Costituzione

“La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività.

In particolare, la Corte ha precisato che – ferma la necessità che l’obbligo vaccinale sia imposto con legge – la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. alle seguenti condizioni:
(i) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

(ii) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
(iii) e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
In particolare, come affermato dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli interventi normativi che dispongano l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del vaccino antipolio) risulta subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
“il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
[…] un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio […] il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”.
E qualora il rischio si avveri, in favore del soggetto passivo del trattamento deve essere “assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”.

Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere “accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (.), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”.

Come affermato con la decisione 18 gennaio 2018 n. 5, il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) “e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”. A tal riguardo, si precisa ancora nella decisione n. 5 del 2018, i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all’Autorità italiana per il farmaco (AIFA) e poiché, sebbene in casi rari, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative, l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata (come affermato ancora di recente nella sentenza n. 268 del 2017, in relazione a quella anti- influenzale); dunque “sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017”.

Già con sentenza 26 febbraio 1998 n. 27 la Corte aveva affermato che “Non vi è […] ragione di differenziare, […] il caso […] in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello […] in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.

Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione”.

Tale concetto è stato ribadito dalla decisione 23 giugno 2020 n.118, secondo la quale “in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli. Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2,3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano. La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012). (…) la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione”.

Il Consiglio d’Europa ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid; con la Risoluzione 2361 (2021) ha, per quanto qui rileva, “esortato” gli Stati membri e l’Unione europea a:
19.1. Garantire elevati standard qualitativi delle ricerche condotte in modo etico, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina (ETS n. 164, Convenzione Oviedo) e il suo protocollo aggiuntivo relativo alla ricerca biomedica (CETS n. 195); 19.2. Assicurarsi che gli organismi di regolamentazione incaricati della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini contro Covid-19 siano indipendenti e protetti dalle pressioni politiche;

19.3. Garantire che vengano rispettate le pertinenti minime norme di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini;
19.4. Implementare sistemi efficaci di monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza dopo la prima fase della vaccinazione di popolazione generale al fine di monitorare i loro effetti a lungo termine;

19.5. Attuare programmi di indennizzo indipendenti per garantire il risarcimento dei danni indebiti derivanti dalla vaccinazione;

19.6. Prestare particolare attenzione a possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti farmaceutici o aziende farmaceutiche che cercano di arricchirsi indebitamente a spese pubbliche;
19.7. Diffondere informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino;

19.8. Comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini, renderli pubblicamente consultabili per il controllo parlamentare e lo scrutinio pubblico;
19.9. Assicurare il monitoraggio della sicurezza e degli effetti dei vaccini COVID-19 a lungo termine:

19.10. Garantire la cooperazione internazionale per tempestiva individuazione e chiarimenti di eventuali segnali di sicurezza sugli effetti avversi, successivi all’immunizzazione, mediante lo scambio di dati globali in tempo reale (AEFIs);

19.11. Avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari;
19.12. Sostenere il campo emergente della ricerca ‘avversomica’, che studia le variazioni interindividuali nelle reazioni ai vaccini in base delle differenze nell’immunità naturale, nei microbiomi e nell’immunogenetica.

Così illustrato il quadro giurisprudenziale, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, occorre verificare se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale sopra indicate, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare:
– che il trattamento “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata;
– che sia assicurata “la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione […], nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”;

– che la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce “delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica” e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5 del 2018);

– che sia stata seguita la “raccomandazione” della Corte (decisione n. 258 del 1994) secondo la quale, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, il legislatore dovrebbe individuare e prescrivere in termini normativi, specifici e puntuali, sebbene entro limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, “gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze”.

La sentenza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale:
– visto l’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale de:
a) l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;

b) l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;

c) l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione;

– sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a.;
– dispone, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
– riserva la decisione in ordine alla domanda cautelare all’esito dell’incidente di costituzionalità e rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese all’esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere

Nel corso del giudizio si è costituito l’Ordine degli psicologi della Regione Sicilia, controdeducendo rispetto alle argomentazioni contenute nel ricorso in appello.

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Rinvio di BonSens contro Bill Gates

Rinvio di BonSens contro Bill Gates: l’udienza si svolgerà il 22 settembre presso il tribunale di Nanterre
L’associazione BonSens.org e tre dei suoi amministratori hanno convocato il co-fondatore della multinazionale Microsoft Bill Gates davanti al tribunale di Nanterre tramite il loro avvocato Me Diane Protat. Dopo che questa citazione è stata debitamente consegnata a casa del signor Gates negli Stati Uniti, lo studio legale statunitense K&L Gates, uno studio di Seattle fondato nel 1883, uno dei cui principali partner era William H. Gates, padre di Bill Gates, è diventato avvocato il 6 settembre e rappresenterà quindi il miliardario in questo caso. L’udienza si svolgerà il 22 settembre 2022 presso il tribunale di Nanterre.

Tre amministratori dell’associazione BonSens.org , tra cui il signor Xavier Azalbert, anche direttore della pubblicazione di FranceSoir, hanno convocato il signor Bill Gates giovedì 22 settembre presso il tribunale di Nanterre. Questo sarà difeso dalla ditta K&L Gates.

Richiamo dei fatti

Il 6 maggio 2022, Bill Gates è stato invitato sul canale pubblico France 2 in diretta al telegiornale delle 20:00 per promuovere il suo nuovo libro Come evitare la prossima pandemia . Durante la sua intervista, quest’ultimo ha accusato i “cospiratori” di aver “completamente capovolto la situazione dicendo che guadagno miliardi per aver ucciso delle persone” . E per denunciare:“In un certo senso, è abbastanza divertente, ma è anche problematico. Scoraggia le persone che potrebbero prendere il vaccino ed è il nostro miglior strumento per prevenire le morti. E in tal caso, diventa qualcosa di tragico e vorrei che i fatti venissero fuori, è un ottimo vaccino e stavamo cercando di fare del nostro meglio per salvare vite, tutto qui. Il miliardario non ha esitato ad assicurare che le persone morte a seguito di un’infezione da Covid-19 fossero i non vaccinati: «Se guardi chi muore. In effetti, sono le persone che non sono vaccinate. Sappiamo che anche le persone vaccinate, se sei anziano, probabilmente hai bisogno di un richiamo, ma è un miracolo che ha evitato milioni di morti » .

Motivo del rinvio

Con queste osservazioni, i depositari della denuncia ritengono di essere stati deliberatamente e maliziosamente denigrati dal miliardario in prima serata davanti a milioni di telespettatori su uno dei canali pubblici più seguiti in Francia. In quanto tale, Bill Gates è responsabile per illecito contro di loro, spiegano i querelanti: commettendo anatema e sostenendo che i “teorici della cospirazione” mettono in pericolo la vita di altri seminando dubbi sull’efficacia dei vaccini contro il Covid-19, “scoraggiando” così il generale pubblico dal prenderli, l’idea si insinua poi nella mente dei telespettatori che le azioni sociali o legali intraprese dai ricorrenti o dall’associazione BonSens.org, sarebbero dannose per la popolazione.

Inoltre, ricordano che per ammissione dello stesso signor Gates il 3 maggio, cioè tre giorni prima, i vaccini contro il Covid-19 sono inefficaci in quanto non impediscono la trasmissione del virus tra individui, scopo primario di un vaccino.

Profili problematici della “campagna vaccinale anti sars-cov-2”.

1)Punti fermi in tema di consenso informato
2)Manifestazione del consenso (debitamente informato) e modalità di 3)documentazione dello stesso. In generale
4)Campagna vaccinale anti sars-cov-2 e manifestazione/documentazione del consenso informato
5)Consenso informato ed effetti avversi quali emergenti da fonti qualificate
6)Introduzione di un vero e proprio obbligo vaccinale “intuitu aetatis”
7)Condizioni per l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2021 per il personale sanitario
8)Vaccinazione anti sars-cov-2 e prescrizione medica

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Trib.-FI-06.07.2022-Medici Le Tavole di Smeraldo di Toth l’atlantideo – Testo integrale Lepopea-di-Gilgamesh Libro_dei_Vigilanti DG-4-STOA_ET(2000)168394_EN(PAR02)
Conclusioni.

1 – Premessa
Il presente contributo si propone di valutare, in prospettiva strettamente giuridica, l’impatto della produzione normativa di urgenza in tema di vaccinazione anti sars-cov-2[1] su istituti e su principi consolidati.

I temi sui quali ci si soffermerà sono il consenso informato e le condizioni per l’applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità per il personale sanitario di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (che ha introdotto anche un articolo 3-bis, non presente nel decreto-legge, di cui si dirà).

 

 

2 – Punti fermi in tema di consenso informato
Appare appena il caso di premettere, in sintesi estrema, che l’accertamento giudiziale degli illeciti colposi in campo civile e in campo penale è disciplinato da regole, talvolta poste dal legislatore, talaltra di origine giurisprudenziale, differenti[2], anche quanto al tema del consenso informato.

Schematizzando al massimo, può dirsi che, mentre in ambito penale non necessariamente un difetto nell’acquisizione del consenso è foriero di conseguenze negative per il paziente sottoposto ad intervento con esito fausto[3], invece in ambito civile si ritiene che «In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.»[4] e che «In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, con la conseguenza che l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi»[5].

Le pronunzie della Corte di cassazione civile citate e le numerose altre che – pacificamente – affermano che «In tema di responsabilità sanitaria, l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.»[6] fanno capo alla importante decisione delle Sezioni Unite civili n. 26972 del 11/11/2008, A. vs. S. ed altro, Rv. 605491-01[7].

 

3 – Manifestazione del consenso (debitamente informato) e modalità di documentazione dello stesso. In generale
Se, da un lato, nessuna norma impone che il consenso informato venga espresso per iscritto (ed è intuitivo che un simile adempimento sarebbe impossibile ove il paziente non sappia leggere o non comprenda la lingua o sia ipovedente ovvero non in grado di scrivere, per mutilazione, malattia o qualsiasi causa), dall’altro, è chiaro che la forma più diffusa di documentazione è indubbiamente quella scritta, tanto che l’art. 1, comma 4, prima parte, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” dispone (non già – si noti – che il consenso informato debba essere manifestato per iscritto, ma) che «Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare»; la norma poi prosegue: «Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico» (art. 1, comma 4, seconda parte, della legge n. 219 del 2017).

Una cosa, dunque, è la manifestazione del consenso, che può avvenire in varie forme, in base alle concrete circostanze; altra, diversa dalla prima, è la documentazione dell’avvenuta espressione di consenso, da garantirsi privilegiando la forma scritta o mediante registrazione, in ogni caso surrogabile mediante elementi di tipo indiziario[8].

Ebbene, la corretta interpretazione da offrirsi alle richiamate disposizioni non legittima in alcun modo il – purtroppo non raro nella prassi – ricorso a moduli scaricati dalla rete internet dal contenuto generico, non dettagliato e non “tarato” sulla specifica situazione del paziente.

Netto, infatti, è l’alt che sul punto è stato intimato, a più riprese, dalla giurisprudenza civile della Corte di cassazione:

«In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguata l’informazione fornita ad una paziente dapprima mediante consegna di un modulo prestampato dal contenuto generico in occasione del primo intervento chirurgico e poi, senza indicazione degli esatti termini della patologia determinatasi a causa di questo, delle concrete prospettive di superamento della medesima attraverso una serie di interventi successivi)»[9].

Si tratta di puntualizzazioni che si ricollegano alle decisioni che già in passato hanno ritenuto necessaria un’informazione competa ed effettiva e che hanno escluso che il rilascio del consenso informato possa presumersi, e ciò persino nel caso in cui il paziente abbia proprie cognizioni qualificate in materia per ragioni professionali, ad esempio sia un paziente-medico[10] o un paziente-avvocato[11].

Deve, dunque, ritenersi che la dimostrazione di avere fornito al paziente – in maniera adeguata, efficace e completa – le necessarie notizie sulle condizioni di salute, sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (così come espressamente previsto dall’art. 3 della citata legge n. 219 del 2017) potrà ricavarsi, quale valida alternativa ad un documento scritto (naturalmente, completo e correttamente redatto), da prove dichiarative o documentali (quali, ad esempio, registrazione, video o audio) ovvero, in via logica, da ulteriori elementi conoscitivi (ad esempio, il numero delle visite e degli incontri con il sanitario, la durata degli stessi, l’eventuale contributo informativo che possano riferire altre persone che vi abbiano partecipato, quali collaboratori del professionista, parenti o accompagnatori del paziente).

 

4 – Campagna vaccinale anti sars-cov-2 e manifestazione/documentazione del consenso informato
Tanto premesso, le caratteristiche della “campagna vaccinale” in corso nel Paese, così come prevista in linea generale ma anche così come in concreto organizzata e svolta, destano più di qualche perplessità circa la conformità ai consolidati principi di diritto che si sono riferiti. Ciò per le seguenti ragioni.

L’assenza di qualsiasi riferimento nella normativa in commento[12] al tema del consenso informato suggerisce di prendere le mosse, ai fini del presente approfondimento, dall’analisi empirica dei moduli di consenso informato che si rinvengono nei siti istituzionali del Ministero della salute[13] e delle Regioni italiane[14], moduli che vengono distribuiti nelle strutture ove si pratica la vaccinazione ovvero da stamparsi preventivamente a cura dell’interessato e da recare con sé all’appuntamento vaccinale[15].

Il modello in uso per l’acquisizione del consenso contiene l’indicazione che il vaccinando ha letto, che gli è stata illustrata e che ha compreso la nota informativa dell’Agenzia italiana del farmaco (acronimo: A.I.F.A.) del vaccino in questione, che ha riferito al medico patologie, attuali e pregresse, e terapie in corso, che ha avuto la possibilità di porre domande, ottenendo esaurienti risposte che ha compreso, che è stato correttamente informato, comprendendo benefici, rischi, alternative e conseguenze e che è consapevole della necessità di informare il medico curante di eventuali effetti collaterali; ad esso è generalmente allegato un riassunto delle caratteristiche del vaccino risultanti dal foglietto informativo della casa produttrice.

Ebbene, il modellino relativo al consenso informato non appare rispettoso dei principi che si sono in precedenza richiamati in tema di consenso informato: si tratta infatti, con ogni evidenza, di un modulo-standard del tutto generico, identico per qualsiasi vaccinando, senza distinzioni, senza riferimenti alle caratteristiche peculiari della specifica situazione, alle condizioni di salute ed all’età del vaccinando, senza informazioni dettagliate che possano dirsi idonee a fornire la piena e reale conoscenza della natura, della portata ed estensione dell’intervento sanitario, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative: e dall’esame, tramite consultazione dei siti internet istituzionali delle varie Regioni, dei moduli emerge persino la mancanza di spazio sufficiente per eventuali integrazioni grafiche che possano valere a “soggettivizzare” la situazione.

A ben vedere, nemmeno la messa a disposizione dell’utenza di una editio minor del contenuto del foglietto informativo del farmaco è immune da rilevi critici. Infatti, l’onere di informazione, come quello di una corretta, puntuale ed approfondita anamnesi, è inderogabilmente in capo al sanitario: e, come non è sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo informativo la mera consegna del foglietto informativo, allo stesso modo una raccolta di informazioni sanitarie, che, per le più varie cause, sia stata in ipotesi contingentata nei tempi[16] ed effettuata da parte di personale medico reclutato per l’occasione, ma eventualmente privo di competenze specialistiche idonee e che comunque non conosce, per non averlo mai incontrato prima, il vaccinando né la sua storia sanitaria personale, può, quantomeno, far legittimamente dubitare della necessaria cura prestata nella trasmissione – che deve essere efficace e completa – delle notizie sulle condizioni di salute, sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi del trattamento sanitario, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto o della rinuncia allo stesso (così come espressamente previsto dal citato art. 1, comma 3, della legge n. 219 del 2017).